Decisione UE In vigore

Decisione UE 0818/2025

Decisione (UE) 2025/818 del Consiglio, del 28 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento

Pubblicato: 28/04/2025 In vigore dal: 28/04/2025 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulle modifiche al regolamento interno del Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/818 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea riguardo alle modifiche del regolamento interno del Comitato delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'UE ha aderito a questa convenzione nel 2023 e, come nuova parte, ha richiesto adeguamenti procedurali per il corretto funzionamento del Comitato, in particolare per quanto riguarda i diritti di voto.

Dopo consultazioni informali durate mesi, il presidente del Comitato ha proposto una soluzione di compromesso che mantiene le attuali regole di votazione ma le integra con due clausole importanti: una clausola di consenso che codifica la prassi esistente di adottare decisioni per consenso, e una clausola di riesame che prevede l'esame dell'applicazione delle regole entro tre anni. La posizione dell'UE è di non opporsi all'adozione di questa proposta riveduta, ritenendola accettabile per gli interessi europei.

La decisione comporta che l'Unione disporrà di un voto proprio in aggiunta ai voti dei 22 Stati membri che sono parti della convenzione. Inoltre, è stata soppressa la menzione dell'UE nella disposizione relativa ai partecipanti non membri del Comitato, in quanto divenuta obsoleta. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e non pregiudica posizioni future su altre convenzioni o accordi internazionali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/818 del Consiglio, del 28 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento EN: Council Decision (EU) 2025/818 of 28 April 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence on the amendments to the Committee’s Rules of Procedure, with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters, asylum and non-refoulement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/818 2.5.2025 DECISIONE (UE) 2025/818 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) , per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) , per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. Ad oggi la convenzione conta 39 parti, tra cui l’Unione e 22 Stati membri. (2) Il comitato delle parti («comitato») è un organo del meccanismo di controllo della convenzione. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato ha adottato il proprio regolamento interno. Il regolamento interno prevede che ciascuna parte disponga di un voto. L’adesione dell’Unione alla convenzione richiede alcuni adeguamenti del regolamento interno, in particolare per quanto riguarda i diritti di voto. (3) Nell’agosto 2023 il segretariato del comitato ha proposto alcune modifiche del regolamento interno per riflettere l’impatto dell’adesione dell’Unione alla convenzione sul funzionamento del comitato («proposte di modifica») e ha chiesto alle parti di presentare suggerimenti redazionali. (4) Il 22 aprile 2024, con le decisioni (UE) 2024/1669 ( 3 ) e (UE) 2024/1680 ( 4 ) , l’Unione ha stabilito la sua posizione in merito alle modifiche proposte e ha proposto modifiche alternative. (5) Il 31 maggio 2024, nella 16 a riunione del comitato, non è stato possibile raggiungere un accordo sulle modifiche proposte e il comitato ha deciso che il suo presidente avrebbe condotto consultazioni informali per cercare una soluzione accettabile per tutti i membri del comitato. (6) Nel novembre 2024, a seguito di consultazioni informali, il presidente del comitato ha presentato alle parti una proposta riveduta di modifiche che figura nel documento IC-CP(2024)12 prov. Secondo tale proposta, le attuali regole in materia di votazione dovrebbero continuare ad applicarsi, ma dovrebbero essere integrate da una clausola che preveda che il comitato debba compiere ogni sforzo per mantenere la prassi dell’adozione di decisioni per consenso («clausola di consenso») e da una clausola che preveda che il comitato debba esaminare l’applicazione delle regole entro tre anni dall’adozione delle modifiche («clausola di riesame»). La clausola di consenso codifica la prassi esistente all’interno del comitato e la clausola di riesame chiarisce l’intenzione di riesaminare il regolamento interno entro tre anni dall’adozione delle relative modifiche. (7) Il 13 febbraio 2025 il segretariato del comitato ha condiviso con le parti la proposta riveduta del suo presidente relativa alla modifica del regolamento interno del comitato delle parti della convenzione di Istanbul che figura nel documento IC-C (2025)1 prov («atto previsto»). Il segretariato ha invitato le parti ad approvare l’atto previsto mediante procedura scritta e ha inoltre comunicato che, salvo obiezioni presentate per iscritto al segretariato entro il 30 aprile 2025, l’atto previsto si considererà adottato. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, in quanto le modifiche del regolamento interno saranno giuridicamente vincolanti per l’Unione. (9) L’adozione dell’atto previsto comporterebbe che le attuali regole in materia di votazione sostanzialmente continuino ad applicarsi e che l’Unione disponga di un voto in aggiunta ai voti degli Stati membri che sono parti. L’aggiunta della clausola di consenso e della clausola di riesame dovrebbe essere accettabile per l’Unione. (10) Per quanto riguarda la disposizione 2.2.b. che elenca i partecipanti che non sono membri del comitato, il riferimento all’Unione dovrebbe essere soppresso, perché è diventato obsoleto. (11) La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di non opporsi all’adozione dell’atto previsto. (12) La posizione dell’Unione riguardo all’atto previsto non dovrebbe pregiudicare posizioni future sul regolamento interno in relazione ad altre convenzioni del Consiglio d’Europa o ad accordi dell’Unione con paesi terzi od organizzazioni internazionali, (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («comitato») in merito all’adozione di modifiche del regolamento interno del comitato è di non opporsi all’adozione della proposta riveduta del presidente del comitato relativa alla modifica del regolamento interno del comitato che figura nel documento IC-CP(2025)1 prov. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2024/1669 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L, 2024/1669, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1669/oj ). ( 4 ) Decisione (UE) 2024/1680 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L, 2024/1680, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/818/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/818 riguarda la Convenzione di Istanbul, il meccanismo di controllo internazionale e la cooperazione giudiziaria in materia penale, asilo e non respingimento. È rilevante per chi segue le politiche dell'UE su diritti umani, violenza di genere e coordinamento tra istituzioni europee e organismi del Consiglio d'Europa, nonché per gli aspetti procedurali di voto e consenso nelle organizzazioni internazionali.

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