Decisione UE In vigore

Decisione UE 0812/2021

Decisione (UE) 2021/812 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio di associazione istituiti dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per

Pubblicato: 10/05/2021 In vigore dal: 10/05/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2021/812 in merito agli appalti pubblici tra l'Unione europea e la Georgia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/812 del Consiglio del 10 maggio 2021 definisce la posizione dell'Unione europea nei confronti della Georgia in materia di appalti pubblici, nell'ambito dell'Accordo di associazione UE-Georgia. Il documento riguarda principalmente l'approvazione della tabella di marcia presentata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione nazionale sugli appalti pubblici, con l'obiettivo di allinearla progressivamente all'acquis comunitario europeo.

La normativa prevede un processo articolato in fasi successive: il Comitato di associazione nella formazione "Commercio" deve esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia georgiana, e successivamente il Consiglio di associazione valuta il completamento di ciascuna fase. La decisione attesta il completamento della fase 1 del programma di ravvicinamento legislativo previsto nell'allegato XVI-B dell'accordo di associazione.

In termini pratici, il completamento della fase 1 comporta la concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali tra l'UE e la Georgia. Questo significa che le imprese europee potranno partecipare agli appalti pubblici georgiani secondo modalità concordate, mentre le imprese georgiane avranno accesso equivalente al mercato degli appalti pubblici europei, secondo le condizioni stabilite nell'allegato XVI-B.

Per le aziende e i professionisti del settore, questa decisione rappresenta un'apertura progressiva del mercato degli appalti pubblici georgiano, con implicazioni significative per le imprese europee interessate a operare in Georgia nel settore della fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/812 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio di associazione istituiti dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l’attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e che dà atto del completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo di associazione EN: Council Decision (EU) 2021/812 of 10 May 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of t

Testo normativo

21.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/147 DECISIONE (UE) 2021/812 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio di associazione istituiti dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l’attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e che dà atto del completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo di associazione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2016/838 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra ( 2 ) («accordo»), entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) L’articolo 145, paragrafo 1, dell’accordo dispone che la Georgia debba presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all’attuazione della legislazione georgiana sugli appalti pubblici completa di calendario e tappe previste e che comprenda tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all’acquis dell’Unione. (3) A norma dell’articolo 145, paragrafo 2, dell’accordo, è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per l’attuazione del ravvicinamento legislativo della legislazione georgiana sugli appalti pubblici all’acquis dell’Unione. (4) Conformemente all’articolo 146, paragrafo 2, dell’accordo, il ravvicinamento all’acquis dell’Unione è effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto dal programma di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. L’attuazione di ciascuna fase deve essere valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all’articolo 408, paragrafo 4, dell’accordo, e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione di un reciproco accesso al mercato di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. (5) Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è chiamato ad adottare una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del proprio regolamento interno di cui all’allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia ( 3 ) , che formuli un parere in merito alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano, nonché una valutazione del ravvicinamento della legislazione georgiana all’acquis dell’Unione compiuto finora nel contesto del completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. Il 31 marzo 2016 il governo georgiano ha approvato detta tabella di marcia con decreto n. 536 del governo georgiano «Concernente le modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l’UE nell’ambito dell’accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA)», modificato dai decreti del governo georgiano n. 154, del 22 gennaio 2018, e n. 974, del 12 giugno 2020. (6) Dato atto del completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo, il Consiglio di associazione deve adottare una decisione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del proprio regolamento interno di cui all’allegato I della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, in merito alla concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali, conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo. (7) È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio di associazione, poiché le decisioni previste vincoleranno l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» per quanto riguarda la tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano e il completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» ( 4 ) . Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione per quanto riguarda la concessione di un reciproco accesso al mercato, conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ( 4 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26 ). ( 2 ) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4 . ( 3 ) Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 17 novembre 2014, che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/2261] ( GU L 321 del 5.12.2015, pag. 60 ). ( 4 ) Cfr. documento ST 7791/21 su http://register.consilium.europa.eu

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La Decisione UE 2021/812 è il riferimento normativo per chi opera nel settore degli appalti pubblici internazionali, in particolare per l'accesso al mercato georgiano. Consulenti e professionisti del commercio internazionale la consultano per comprendere le modalità di ravvicinamento legislativo, l'accesso reciproco al mercato, la liberalizzazione degli appalti pubblici e le fasi progressive di implementazione dell'acquis comunitario tra l'UE e i paesi associati come la Georgia.

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