Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio del 23 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine
Qual è l'importo totale stanziato dall'UE per l'assistenza alle forze armate ucraine secondo la Decisione (PESC) 2022/810 e quali sono le tipologie di equipaggiamento finanziabili?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 23 maggio 2022, modifica la precedente decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario destinato all'assistenza alle forze armate ucraine da 150 milioni a 160 milioni di euro. Questo stanziamento si inserisce nel contesto dell'aggressione armata della Federazione Russa e rappresenta il quarto incremento successivo (inizialmente 50 milioni, poi 100, poi 150, infine 160 milioni). L'assistenza finanziata riguarda esclusivamente equipaggiamenti e forniture non letali, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, destinati direttamente alle forze armate ucraine. Le spese sono considerate ammissibili a partire dal 1° gennaio 2022, con un limite massimo di 50 milioni di euro per le spese sostenute prima dell'11 marzo 2022. L'amministratore delle misure di assistenza può richiedere i fondi secondo le procedure stabilite dalla decisione (PESC) 2021/509, utilizzandoli esclusivamente per le spese approvate dal comitato competente nei bilanci rettificativi e annuali dell'UE.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio del 23 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine
EN: Council Decision (CFSP) 2022/810 of 23 May 2022 amending Decision (CFSP) 2022/339 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces
Testo normativo
24.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 145/42
DECISIONE (PESC) 2022/810 DEL CONSIGLIO
del 23 maggio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339
(
1
)
che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
(2)
Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472
(
2
)
che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 100 000 000 EUR.
(3)
Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637
(
3
)
che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 150 000 000 EUR.
(4)
Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR destinati a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
(5)
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:
1)
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 160 000 000 EUR.»;
2)
all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 160 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;
3)
all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1
o
gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR.»;
4)
all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(
1
)
Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (
GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (
GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45
).
(
3
)
Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (
GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36
).
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La Decisione (PESC) 2022/810 rappresenta uno strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'UE, disciplinato dal Trattato sull'Unione Europea (articoli 28 e 41), e si applica attraverso lo Strumento Europeo per la Pace (European Peace Facility). Professionisti che operano in ambito di diritto internazionale, relazioni esterne dell'UE e gestione dei fondi comunitari devono considerare le modifiche successive alle decisioni PESC, i vincoli di ammissibilità delle spese, i meccanismi di richiesta fondi e il ruolo dei ministeri nazionali (in particolare il ministero della Difesa tedesco) nella governance dell'assistenza.
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