Decisione (PESC) 2020/794 del Consiglio del 16 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/101 relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
Qual è lo scopo della Decisione (PESC) 2020/794 e quali modifiche apporta alla normativa precedente sui controlli delle esportazioni di armi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2020/794 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 16 giugno 2020, modifica la precedente Decisione (PESC) 2018/101 relativa ai controlli sulle esportazioni di armi. L'obiettivo principale è prorogare il periodo di attuazione delle attività previste dalla decisione originaria, estendendolo fino al 30 novembre 2020. Questa proroga è stata richiesta dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (agenzia tedesca competente in materia di controlli all'esportazione) a causa delle difficoltà derivanti dalla pandemia di COVID-19, che aveva rallentato l'implementazione del programma. La modifica riguarda specificamente l'articolo 5 della decisione originaria e la sezione 10 dell'allegato, entrambi aggiornati per riflettere la nuova data di termine del progetto. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e non comporta implicazioni finanziarie aggiuntive per l'Unione Europea, poiché le risorse già stanziate rimangono sufficienti fino alla nuova scadenza.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2020/794 del Consiglio del 16 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/101 relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
EN: Council Decision (CFSP) 2020/794 of 16 June 2020 amending Decision (CFSP) 2018/101 on the promotion of effective arms export controls
Testo normativo
17.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 193/13
DECISIONE (PESC) 2020/794 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2020
che modifica la decisione (PESC) 2018/101 relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 22 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/101
(
1
)
che prevede un periodo di 30 mesi, a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui a tale decisione, per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1.
(2)
Il 30 aprile 2020 il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, nella sua veste di agenzia esecutiva, ha chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare fino al 30 novembre 2020 il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/101 in considerazione di difficoltà legate al protrarsi della pandemia di COVID-19.
(3)
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/101 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2020.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/101,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2018/101 è così modificata:
1)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2020.»;
2)
nell’allegato, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:
«10.
Durata
Il progetto terminerà il 30 novembre 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020
Per il Consiglio
Il president
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (
GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40
).
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La Decisione (PESC) 2020/794 riguarda la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) dell'UE, gli strumenti di controllo sulle esportazioni di armi, e le proroghe amministrative per l'attuazione di programmi comunitari. Professionisti del settore difesa, esperti di conformità normativa e consulenti in materia di commercio internazionale di armamenti consultano questa normativa per comprendere i termini di implementazione, le scadenze amministrative e le modifiche alle decisioni del Consiglio europeo.
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