Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione
Quali poteri sono affidati al PMO della Commissione europea riguardo al personale del Segretariato Generale del Consiglio secondo la Decisione UE 2019/792?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/792 del 13 maggio 2019 trasferisce al PMO (Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements) della Commissione europea l'esercizio di specifici poteri dell'autorità di nomina e dell'autorità competente a concludere contratti di lavoro per il personale del Segretariato Generale del Consiglio (SGC). Questa centralizzazione riguarda la gestione dei diritti individuali del personale, inclusi stipendi, pensioni, prestazioni assicurative malattia e indennità di disoccupazione, secondo le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell'UE e del regime applicabile agli altri agenti. L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme della normativa su diritti e benefici in tutte le istituzioni, migliorando efficienza, parità di trattamento e certezza del diritto. La decisione prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 durante il quale il Consiglio può richiedere al PMO di rinunciare ai poteri delegati in casi specifici, qualora emergessero differenze interpretative della normativa che potrebbero danneggiare il personale dell'SGC.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione
EN: Council Decision (EU) 2019/792 of 13 May 2019 entrusting to the European Commission — the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO) — the exercise of certain powers conferred on the appointing authority and the authority empowered to conclude contracts of employment
Testo normativo
17.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 129/3
DECISIONE (UE) 2019/792 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2019
che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,
vista la decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione, per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2013/811/UE
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (
Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements
— PMO) della Commissione europea è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti pecuniari individuali del personale della Commissione europea e, tramite accordi a livello di servizi, di taluni altri istituzioni e organi dell'Unione. Per quanto riguarda il personale del segretariato generale del Consiglio (SGC), il PMO è responsabile della gestione e del pagamento di diritti a pensione e prestazioni di assicurazione malattia. In tali settori il PMO esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, tranne per il trattamento dei reclami individuali relativi alle prestazioni di assicurazione malattia. Il PMO fornisce inoltre un numero crescente di altri servizi e mette a disposizione dell'SGC i propri strumenti informatici.
(2)
La gestione dei diritti individuali da parte di un unico organo specializzato si è dimostrata più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. Consente un'applicazione uniforme dello statuto dei funzionari («statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime») in tutte le istituzioni, rafforzando in tal modo la parità di trattamento e la certezza del diritto per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione. Permette inoltre una maggiore semplificazione amministrativa e cooperazione interistituzionale.
(3)
In questo contesto, l'SGC e il PMO sono tenuti a firmare un accordo a livello di servizi («
service-level agreement
— SLA»), volto ad estendere l'ambito di applicazione dei servizi erogati dal PMO alla gestione e al pagamento dei diritti pecuniari individuali del personale tramite Sysper, uno strumento informatico di gestione delle risorse umane. Per consentire il pieno funzionamento dell'accordo, è opportuno affidare alla Commissione europea (PMO) l'esercizio dei pertinenti poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale dell'SGC. Inoltre, poiché il nuovo SLA sostituisce un precedente accordo a livello di servizi in materia di diritti a pensione, indennità di disoccupazione e altri diritti in occasione della cessazione definitiva dal servizio, si dovrebbero confermare i poteri del PMO in tale ambito.
(4)
Nel periodo transitorio iniziale successivo al trasferimento a Sysper, è opportuno che l'autorità che ha il potere di nomina e l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Consiglio possano esercitare i poteri relativi al personale dell'SGC nei casi in cui un'eventuale differenza d'interpretazione delle norme sui diritti individuali applicata dal PMO rispetto all'interpretazione applicata nell'SGC prima del trasferimento a Sysper potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il personale dell'SGC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell'SGC, è affidato alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — in relazione all'applicazione di quanto segue:
a)
riguardo ai diritti individuali:
—
gli articoli da 67 a 69, 71, 74 e 75 dello statuto e gli articoli da 1 a 13 e 17 dell'allegato VII dello statuto,
—
gli articoli da 19 a 27, 29, 92, 93, 94 e 97 del regime;
b)
riguardo al regime pensionistico e agli altri diritti in occasione della cessazione definitiva dal servizio:
—
gli articoli 70 e 77, l'articolo 78, secondo, terzo e quarto comma, gli articoli 79, 80, 81, 81
bis
e 82 dello statuto, l'allegato IV dello statuto, l'articolo 4 dell'allegato IV
bis
dello statuto, gli articoli da 2 a 12, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 14, primo e terzo comma, e gli articoli da 17 a 34 e da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto, nonché gli articoli da 20 a 28 dell'allegato XIII dello statuto,
—
l'articolo 31, l'articolo 33, paragrafo 1, gli articoli da 34 a 40 e 43, l'articolo 44, primo comma, gli articoli 99 e 101, l'articolo 102, paragrafo 2, gli articoli da 103 a 110 e gli articoli da 113 a 116 del regime;
c)
riguardo alle indennità di disoccupazione — gli articoli 28
bis
e 96 del regime;
d)
riguardo alla ripetizione dell'indebito conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo:
—
l'articolo 85 dello statuto e l'articolo 46 dell'allegato VIII dello statuto
—
l'articolo 44, secondo comma, l'articolo 45, l'articolo 114, paragrafo 2, e l'articolo 116 del regime.
2. Fino al 31 dicembre 2021, il PMO notifica all'autorità che ha il potere di nomina o all'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio eventuali reclami ricevuti a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto o degli articoli 46 e 117 del regime avverso una decisione riguardante un membro del personale dell'SGC adottata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, unitamente alle informazioni relative alla risposta prevista. Qualora, in un caso specifico, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio lo richieda, il PMO rinuncia all'esercizio dei poteri delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in questo caso l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio esercita tali poteri.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1
.
(
2
)
GU L 39 del 16.2.2017, pag. 4
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0792/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2019/792 è il riferimento normativo per la gestione centralizzata dei diritti individuali del personale dell'UE, affrontando tematiche come diritti a pensione, trattamento economico, prestazioni assicurative e indennità di disoccupazione secondo lo Statuto dei funzionari. Consulenti e responsabili delle risorse umane nelle istituzioni europee la consultano per comprendere la delega di poteri tra organi, l'applicazione uniforme della normativa sul personale e i servizi di gestione amministrativa attraverso strumenti informatici come Sysper.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.