Decisione (UE) 2020/789del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2020/789 e per quanto tempo è valido il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra l'UE e l'India?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2020/789 del Consiglio del 9 giugno 2020 approva il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo della Repubblica dell'India per un ulteriore periodo di cinque anni. L'accordo originario risale al 2001 ed è stato già rinnovato nel 2007 e nel 2015, rappresentando un quadro stabile per la collaborazione bilaterale in ambiti scientifici e tecnologici di interesse comune. La valutazione della Commissione ha confermato che l'accordo produce vantaggi reciproci significativi per entrambe le parti e costituisce uno strumento importante per favorire la cooperazione in settori prioritari. Il rinnovo è stato approvato senza modifiche sostanziali, su richiesta concordata di entrambe le parti, e la scadenza precedente era fissata al 17 maggio 2020.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/789del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India
EN: Council Decision (EU) 2020/789 of 9 June 2020 on the renewal of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the Republic of India
Testo normativo
17.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 193/3
DECISIONE (UE) 2020/789DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2020
relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2002/648/CE
(
2
)
il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India
(
3
)
. Tale accordo è stato firmato a Nuova Delhi, il 23 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 14 ottobre 2002. Con la decisione 2009/501/CE
(
4
)
il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India
(
5
)
, che ha rinnovato e leggermente modificato l’accordo firmato nel 2001. Esso è stato firmato a Nuova Delhi il 30 novembre 2007 ed è entrato in vigore il 17 maggio 2010. Tale accordo, insieme a quello firmato nel 2001, sono denominati «accordo».
(2)
Conformemente all’articolo 11, lettera b), dell’accordo, l’accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti previa valutazione nel corso dell’ultimo anno di ogni quinquennio.
(3)
Con la decisione (UE) 2015/1788
(
6
)
il Consiglio ha approvato il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. L’accordo in vigore giungerà a scadenza il 17 maggio 2020.
(4)
La valutazione condotta dai servizi della Commissione dimostra che l’accordo costituisce un quadro importante per favorire la cooperazione tra l’Unione e l’India in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia che produce vantaggi reciproci per le parti. È pertanto nell’interesse dell’Unione prorogare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.
(5)
Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, senza apportarvi modifiche.
(6)
È pertanto opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica dell’India, a nome dell’Unione, che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo a norma dell’articolo 11, lettera a), dello stesso.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Approvazione espressa il 13 maggio 2020.
(
2
)
Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (
GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29
).
(
3
)
GU L 213 del 9.8.2002, pag. 30
.
(
4
)
Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (
GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 17
).
(
5
)
GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 19
.
(
6
)
Decisione (UE) 2015/1788 del Consiglio, del 1
o
ottobre 2015, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (
GU L 260 del 7.10.2015, pag. 18
).
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La Decisione UE 2020/789 riguarda accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica, disciplinati dall'articolo 186 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218 TFUE. Professionisti che operano in relazioni internazionali, ricerca e sviluppo, e diritto dell'Unione europea consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di rinnovo degli accordi bilaterali, le procedure di approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, e i termini di validità degli strumenti di cooperazione tra l'UE e paesi terzi come l'India.
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