Decisione (UE) 2020/788 del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2020/788 e quali sono gli effetti del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica con l'Ucraina?
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La Decisione (UE) 2020/788 del Consiglio del 9 giugno 2020 approva il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e l'Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni. L'accordo originario era stato concluso nel 2002 ed era entrato in vigore nel 2003, prevedendo la possibilità di rinnovi quinquennali su accordo delle parti. Questo rinnovo rappresenta il terzo prolungamento dell'accordo, dopo i precedenti rinnovi del 2003, 2011 e 2015, mantenendo identico il contenuto dell'accordo originario. L'elemento procedurale rilevante è che il rinnovo ha effetto retroattivo dall'8 novembre 2019, data di scadenza dell'accordo precedente, garantendo così la continuità della cooperazione senza interruzioni. La decisione riconosce l'Ucraina come attore importante nel panorama scientifico e tecnologico del vicinato europeo, sottolineando l'interesse reciproco nel proseguire la collaborazione in settori prioritari comuni della ricerca e dell'innovazione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/788 del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina
EN: Council Decision (EU) 2020/788 of 9 June 2020 on the renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and Ukraine
Testo normativo
17.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 193/1
DECISIONE (UE) 2020/788 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2020
relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2003/96/CE
(
2
)
il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina
(
3
)
(«accordo»). L’accordo è stato firmato a Copenaghen il 4 luglio 2002 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2003.
(2)
L’articolo 12, lettera b), dell’accordo prevede che il medesimo accordo, concluso per un periodo iniziale che terminava il 31 dicembre 2002, può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni.
(3)
Sulla base delle decisioni del Consiglio 2003/737/CE
(
4
)
, 2011/182/UE
(
5
)
e (UE) 2015/344
(
6
)
, l’accordo è stato rinnovato ogni volta per ulteriori periodi di cinque anni, con effetto retroattivo dall’8 novembre 2009 e dall’8 novembre 2014 rispettivamente per gli ultimi due rinnovi. L’accordo è giunto a scadenza il 7 novembre 2019.
(4)
Tra i paesi del vicinato dell’Unione, l’Ucraina è un attore importante nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Al fine di continuare a favorire la cooperazione in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia, entrambe le parti ritengono che il rinnovo dell’accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.
(5)
Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. Il contenuto dell’accordo rinnovato dovrebbe rimanere identico al contenuto dell’accordo. Al fine di garantire la continuità dell’accordo, il rinnovo dovrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dall’8 novembre 2019.
(6)
È pertanto opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni.
Il rinnovo dell’accordo ha effetto retroattivo dall’8 novembre 2019.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate, a nome dell’Unione e conformemente all’articolo 12, lettera a), dell’accordo, a notificare all’Ucraina che l’Unione ha completato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Approvazione espressa il 13 maggio 2020 (Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione 2003/96/CE del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (
GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31
).
(
3
)
GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32
.
(
4
)
Decisione 2003/737/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (
GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24
).
(
5
)
Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (
GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3
).
(
6
)
Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (
GU L 60 del 4.3.2015, pag. 37
).
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