Decisione (UE) 2018/786 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rile
Cosa prevede la Decisione UE 2018/786 riguardo alla cooperazione tra l'Unione europea e i paesi SEE in materia di libera circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/786 del Consiglio del 22 maggio 2018 autorizza l'Unione europea a negoziare presso il Comitato misto SEE (Spazio economico europeo) una modifica del Protocollo 31 dell'accordo SEE. L'obiettivo è estendere la cooperazione tra l'UE e i paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nel settore della libera circolazione dei lavoratori, del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle misure a favore dei migranti, inclusi quelli provenienti da paesi terzi. La modifica concreta riguarda l'estensione della cooperazione dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, permettendo ai paesi SEE di continuare a partecipare ai programmi e alle azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione in questi ambiti. La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e interessa principalmente i cittadini dei paesi SEE che lavorano nell'UE, i sistemi previdenziali coordinati tra gli stati e le politiche di integrazione dei migranti.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/786 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fini del SEE. )
EN: Council Decision (EU) 2018/786 of 22 May 2018 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment of Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 04 03 01 03: ‘Free movement of workers, co-ordination of social security schemes and measures for migrants including migrants from third countries’) (Text with EEA relevance. )
Testo normativo
30.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 132/45
DECISIONE (UE) 2018/786 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2018
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
(3)
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(4)
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
(5)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa continuare oltre il 31 dicembre 2017.
(6)
È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
(2)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1
o
gennaio 2018,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2017» sono sostituiti da, «2017 e 2018».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2018.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del comitato misto SEE
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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La Decisione 2018/786 è rilevante per chi opera nel diritto della mobilità dei lavoratori, coordinamento della sicurezza sociale transnazionale e accordi internazionali SEE. Professionisti del diritto del lavoro e della previdenza sociale consultano questa normativa per questioni relative a portabilità dei diritti pensionistici, totalizzazione dei contributi, prestazioni familiari transfrontaliere e status giuridico dei migranti nei paesi dello Spazio economico europeo.
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