Decisione UE In vigore

Decisione UE 0785/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/785 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2025)2350

Pubblicato: 14/04/2025 In vigore dal: 14/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza stabilite dalla Decisione UE 2025/785 contro la peste dei piccoli ruminanti in Romania e quali aree sono interessate?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/785 del 14 aprile 2025 modifica le misure di emergenza precedentemente adottate contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania, una malattia infettiva che colpisce ovini e caprini con gravi conseguenze sulla popolazione animale e sulla redditività degli allevamenti. La decisione si applica al territorio della Romania e riguarda gli allevatori di piccoli ruminanti, le autorità veterinarie e gli operatori del settore zootecnico. In pratica, la normativa prevede due modifiche principali: innanzitutto, rimuove il distretto di Arad dall'elenco delle aree soggette a restrizioni aggiuntive, poiché la sorveglianza della malattia non ha evidenziato circolazione del virus in quella zona; secondariamente, prolunga fino al 30 settembre 2025 il divieto di movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri, a causa della persistente incertezza epidemiologica nel resto del paese. L'unica area che rimane soggetta a misure restrittive è il distretto di Bihor, dove è stato confermato il focolaio il 5 marzo 2025, con applicazione delle misure fino al 10 maggio 2025.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/785 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025)2350] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/785 of 14 April 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2025) 2350)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/785 16.4.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/785 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025)2350] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) Testo rilevante ai fini del SEE LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione ( 4 ) , adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio della malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. (5) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 istituisce anche, nel territorio della Romania, le aree in cui devono essere applicate ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure previste nelle zone di protezione e di sorveglianza, devono essere vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 la Romania ha informato la Commissione che dalla sorveglianza della malattia nel distretto di Arad non sono emerse prove della circolazione della malattia nella zona, mentre la situazione epidemiologica nel resto del paese resta incerta e i dati disponibili sulla sorveglianza della malattia non sono ancora sufficienti per valutare la situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. (7) Alla luce della situazione epidemiologica favorevole nel distretto di Arad e per evitare oneri aggiuntivi dovuti a inutili restrizioni dei movimenti di ovini e caprini da tale area verso il resto della Romania, è necessario sopprimere tale distretto dall’elenco delle aree della Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e dalle quali è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, quali elencate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 siano vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree. (8) Inoltre, alla luce della mancanza di dati di sorveglianza sufficienti, della persistente incertezza e del tempo stimato necessario per valutare la situazione epidemiologica nel resto della Romania, è necessario prorogare fino al 30 settembre 2025 il divieto di movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso altri Stati membri. (9) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata: 1. all’articolo 1, lettera c), la data «9 giugno 2025» è sostituita dalla data «30 settembre 2025»; 2. l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http//data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 ( GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj ). ALLEGATO «ALLEGATO II Paese Area amministrativa Aree di cui all'articolo 2 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Bihor Tutto il territorio del distretto di Bihor 11.4.2025 - 10.5.2025 » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/785/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/785 riguarda le misure di sanità animale e il controllo delle malattie trasmissibili, disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le restrizioni ai movimenti di ovini e caprini, le zone di protezione e sorveglianza, e i divieti di esportazione verso altri Stati membri, elementi fondamentali per la pianificazione commerciale e logistica degli allevamenti.

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