Decisione (UE) 2021/779 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale e aggiorna
Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2021/779 e come si applica all'accordo commerciale con Colombia, Perù ed Ecuador?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/779 del Consiglio del 10 maggio 2021 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso il comitato per il commercio dell'accordo commerciale trilaterale con Colombia, Perù ed Ecuador. Si applica specificamente alle modifiche di cinque decisioni precedenti del comitato (nn. 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014 e 5/2014) adottate tra il 2012 e il 2016, quando l'accordo è stato progressivamente esteso ai tre paesi sudamericani. L'accordo originario tra UE e Colombia-Perù è stato firmato nel 2012 e applicato provvisoriamente dal 2013, mentre l'Ecuador vi ha aderito successivamente tramite protocollo nel 2016, con applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2017.
La decisione riguarda principalmente tre aspetti operativi: l'aggiornamento del regolamento interno del comitato per il commercio, la revisione delle procedure arbitrali e dei codici di condotta degli arbitri, e l'aggiornamento degli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Queste modifiche erano necessarie per adeguare la struttura amministrativa e procedurale dell'accordo alla nuova composizione trilaterale con l'ingresso dell'Ecuador, garantendo che tutti e tre i paesi fossero adeguatamente rappresentati nei meccanismi di risoluzione delle controversie e nei gruppi di esperti.
Per le aziende e i professionisti del commercio internazionale, questa decisione ha rilevanza pratica in quanto stabilisce le regole procedurali per la gestione delle controversie commerciali e per l'implementazione delle disposizioni su commercio e sviluppo sostenibile. L'aggiornamento degli elenchi degli arbitri e degli esperti assicura che le procedure di risoluzione delle dispute siano imparziali e rappresentative di tutti gli Stati parte. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione (10 maggio 2021) e si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio depositato presso il registro del Consiglio.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/779 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile
EN: Council Decision (EU) 2021/779 of 10 May 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Committee of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part, as regards the amendments to Decisions No 1/2014, No 2/2014, No 3/2014, No 4/2014 and No 5/2014 of the Trade Committee to take account of
Testo normativo
12.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 167/43
DECISIONE (UE) 2021/779 DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («accordo commerciale»), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio
(
1
)
, l’accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l’Unione e i suoi Stati membri e il Perù dal 1
o
marzo 2013, e tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Colombia dal 1
o
agosto 2013.
(2)
L’accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione per tener conto dell’adesione dell’Ecuador, firmato a Bruxelles l’11 novembre 2016
(
2
)
. A norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio
(
3
)
, l’accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l’Unione e i suoi Stati membri e l’Ecuador dal 1
o
gennaio 2017.
(3)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell’accordo commerciale, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell’accordo commerciale grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell’accordo commerciale.
(4)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, dell’accordo commerciale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell’accordo stesso.
(5)
Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione che modifichi le proprie decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione vincolerà l’Unione.
(7)
Con la decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno di tale comitato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo commerciale.
(8)
Con la decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 315 dell’accordo commerciale.
(9)
Con la decisione n. 3/2014 del comitato per il commercio sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell’articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell’accordo commerciale.
(10)
Con la decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell’articolo 284, paragrafo 6, dell’accordo commerciale.
(11)
Con la decisione n. 5/2014 del comitato per il commercio è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell’articolo 284, paragrafo 3, dell’accordo commerciale.
(12)
Al fine di tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio
(
4
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (
GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1
).
(
2
)
GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3
.
(
3
)
Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell’11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di adesione all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (
GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1
).
(
4
)
Cfr. documento ST 7767/21 suhttp://register.consilium.europa.eu
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La Decisione UE 2021/779 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale con i paesi andini e necessita di comprendere i meccanismi di risoluzione delle controversie commerciali, arbitrato internazionale e procedure del comitato per il commercio. Consulenti legali, esperti di diritto commerciale internazionale e operatori economici la consultano per questioni relative a dispute settlement, codice di condotta degli arbitri, expertise in materia di sviluppo sostenibile e rappresentanza negli organi decisionali dell'accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador.
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