Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/753 e quali sono gli effetti pratici dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Vietnam?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/753 del Consiglio, adottata il 30 marzo 2020, approva e conclude l'accordo di libero scambio (FTA) tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, precedentemente firmato il 30 giugno 2019. L'accordo si applica ai rapporti commerciali tra i due blocchi e riguarda imprese, esportatori e importatori che operano nel commercio di beni e servizi tra l'UE e il Vietnam. In pratica, l'accordo elimina o riduce significativamente i dazi doganali, facilita gli scambi commerciali e crea un quadro normativo per gli investimenti, i servizi e gli appalti pubblici tra le parti. La decisione autorizza inoltre la Commissione europea a gestire modifiche tecniche dell'accordo attraverso procedure semplificate, consultando il comitato speciale del Consiglio, garantendo così flessibilità nell'adattamento delle liste di soggetti autorizzati e delle disposizioni operative. Per le aziende europee, questo significa accesso facilitato al mercato vietnamita; per le imprese vietnamite, accesso al mercato UE con condizioni commerciali preferenziali rispetto ai paesi terzi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
EN: Council Decision (EU) 2019/753 of 30 March 2020 on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam
Testo normativo
12.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 186/1
DECISIONE (UE) 2020/753 DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2020
relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo») è stato firmato in data 30 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato, alcune modifiche dell’accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata ai sensi dell’articolo 9.20 dell’accordo o, per quanto riguarda l’elenco dei soggetti nelle sezioni da A a C degli allegati 9-A e 9-B dell’accordo, dal comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici a norma dell’articolo 9.23 dell’accordo.
(3)
Conformemente all’articolo 17.20 dell’accordo, nessuna disposizione dell’accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
(4)
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Ai fini degli articoli 9.20 e 9.23 dell’accordo, qualsiasi modifica o rettifica delle sezioni da A a D e della sezione F degli allegati 9-A e 9-B dell’accordo è approvata dalla Commissione, a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 17.16, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo
(
3
)
.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Approvazione del 12 febbraio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 177 del 2.7.2019, pag. 1
).
(
3
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0753/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'accordo di libero scambio UE-Vietnam è rilevante per commercialisti e consulenti aziendali che assistono imprese esportatrici e importatrici, in quanto incide su dazi doganali, classificazione merceologica e origine delle merci. La normativa riguarda anche diritto commerciale internazionale, investimenti esteri, appalti pubblici e servizi transfrontalieri, con implicazioni su pianificazione fiscale internazionale e compliance doganale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.