Decisione UE In vigore

Decisione UE 0746/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione del 13 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia notificata con il numero C(2022) 3240 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/05/2022 In vigore dal: 13/05/2022 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza stabilisce la Decisione UE 2022/746 contro la peste suina africana in Italia e quali sono i divieti di movimento per i suini?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/746 del 13 maggio 2022 istituisce misure di emergenza per contenere la peste suina africana rilevata nel Comune di Roma. La decisione riguarda gli allevatori di suini, gli operatori del settore zootecnico e i commercianti di prodotti suini in Italia, in particolare quelli operanti nell'area infetta delimitata nel territorio romano. La normativa prevede l'istituzione di una zona infetta con confini geografici precisi (delimitata da vie cittadine e dal fiume Tevere) e vieta completamente i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti da questa zona verso altri Stati membri e paesi terzi. Oltre ai divieti di movimento, si applicano le misure speciali di controllo previste dal regolamento (UE) 2021/605, che includono restrizioni sanitarie e di sorveglianza. La decisione è rimasta in vigore fino al 31 agosto 2022, sostituendo una precedente decisione provvisoria adottata il 6 maggio 2022.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione del 13 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 3240] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/746 of 13 May 2022 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Italy (notified under document C(2022) 3240) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

16.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137/173 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/746 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 3240] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini selvatici vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di talune misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l’articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l’area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l’altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. (5) A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nel Comune di Roma, in Italia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona infetta. (6) La decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione ( 5 ) è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio. (7) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/717 la situazione epidemiologica in Italia è ulteriormente cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nel Comune di Roma; di conseguenza l’Italia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica in Italia. (9) Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l’area dell’Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come zona soggetta a restrizioni II, le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, che si applicano ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite provenienti dalla zona infetta istituita dall’Italia a seguito di tale recente focolaio, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. (10) Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e dato che sussiste nell’immediato un rischio maggiore di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. La durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione. (11) Pertanto al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è opportuno che la presente decisione stabilisca che l’Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino alla data in cui la presente decisione cesserà di produrre effetti. (12) Di conseguenza, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. (13) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/717 e sostituirla con la presente decisione. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Italia provvede affinché l’autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 L’Italia provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato della presente decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Articolo 3 L’Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell’allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi. Articolo 4 La decisione di esecuzione (UE) 2022/717 è abrogata. Articolo 5 La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022. Articolo 6 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia ( GU L 133 del 10.5.2022, pag. 42 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione L’area del Comune di Roma così delimitata: • a sud : Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D’Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi; • a sudovest : Via di Boccea fino all’intersezione con Via della Storta; • a ovest-nordovest : Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all’intersezione con Via Cassia Veientana (SR 2 bis ); • a nordest : Via Cassia Veientana (SR 2 bis ) fino all’intersezione con l’autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare), autostrada A90 fino all’intersezione con il fiume Tevere; • a est-sudest : fiume Tevere. 31 agosto 2022

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La Decisione UE 2022/746 è il riferimento normativo per operatori del settore suinicolo che devono rispettare i divieti di movimento di animali e prodotti derivati dalla zona infetta di Roma, applicando le misure di controllo della peste suina africana previste dal regolamento (UE) 2021/605. Allevatori, commercianti e esportatori devono consultarla per comprendere le restrizioni sanitarie, le zone soggette a restrizioni II e gli obblighi di sorveglianza epidemiologica durante il periodo di emergenza zoosanitaria.

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