Decisione UE In vigore

Decisione UE 0737/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/737 della Commissione del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2021) 3015 (Il tes

Pubblicato: 04/05/2021 In vigore dal: 04/05/2021 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 2021/737 e per quale motivo è stata necessaria una proroga del biocida Biobor JF?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/737 della Commissione europea del 4 maggio 2021 autorizza l'Austria a prorogare fino al 26 giugno 2022 l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. La proroga è stata necessaria perché la contaminazione microbiologica di questi sistemi può causare malfunzionamenti dei motori e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le conseguenti restrizioni ai voli hanno causato l'immobilizzazione temporanea di numerosi aeromobili, aggravando il problema della contaminazione microbiologica durante i periodi di inattività. Il Biobor JF è risultato l'unico prodotto disponibile sul mercato per questo trattamento, poiché l'alternativa precedentemente utilizzata (Kathon™ FP 1.5) non è più disponibile. Le alternative meccaniche richiederebbero centinaia di ore di lavoro per aeromobile, con rischi significativi per i tecnici e lunghi tempi di fermo dell'aeromobile. La decisione ha effetto retroattivo dal 23 dicembre 2020, data in cui la misura originaria era scaduta, e rimane in vigore fino all'approvazione definitiva dei principi attivi contenuti nel biocida attraverso le procedure ordinarie di autorizzazione europea.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/737 della Commissione del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3015] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/737 of 4 May 2021 concerning the extension of the action taken by the Austrian Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 301

Testo normativo

6.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159/5 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/737 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3015] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 24 giugno 2020 il ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia ("l'autorità competente") ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 22 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili ("la misura"). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica. (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale. (4) Il 7 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 22 dicembre 2020, nonché sulla dichiarazione per cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, il Biobor JF è l'unico prodotto disponibile per il trattamento della contaminazione microbiologica. L'unico biocida alternativo raccomandato dai costruttori di aeromobili e motori per tale uso (Kathon™ FP 1.5) non è più disponibile sul mercato. (6) Come indicato dall'autorità competente, il trattamento meccanico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è possibile solo in misura limitata e, secondo le specifiche del produttore, spesso deve essere accompagnato dall'aggiunta di un biocida dopo la pulizia del serbatoio. Il trattamento meccanico dei serbatoi potrebbe richiedere più di 200 ore/persona, a seconda del tipo di aeromobile, con un conseguente tempo di inattività dell'aeromobile per manutenzione di diversi giorni. (7) Inoltre, il trattamento meccanico implica che i meccanici degli aeromobili debbano lavorare in un serbatoio chiuso con numerose precauzioni di sicurezza, situazione estremamente impegnativa dal punto di vista fisico e mentale, e dovrebbe essere ridotto al minimo. (8) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. (9) La mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura. (10) Dato che la misura non è più in vigore dal 22 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia può prorogare fino al 26 giugno 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 Il ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia è destinatario della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 23 dicembre 2020. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2021/737 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, disciplinando l'articolo 55 relativo alle misure di emergenza per la messa a disposizione sul mercato di prodotti biocidi non ancora inclusi nel programma di lavoro sistematico. Operatori del settore aeronautico, autorità competenti nazionali e fabbricanti di biocidi consultano questa normativa per comprendere le procedure di proroga delle misure temporanee, l'approvazione dei principi attivi e i requisiti di sicurezza nel trasporto aereo.

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