Decisione (UE) 2020/729 del Consiglio del 26 maggio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/729 riguardo alle operazioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/729 del Consiglio del 26 maggio 2020 approva l'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro che disciplina le operazioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio montenegrino. L'accordo, firmato il 7 ottobre 2019, consente il dispiegamento rapido di squadre della guardia di frontiera e costiera europea secondo piani operativi concordati, per gestire i flussi migratori sulla rotta costiera e fornire assistenza nella gestione delle frontiere esterne dell'UE. La decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen e pertanto non coinvolge l'Irlanda, mentre la Danimarca ha sei mesi per decidere se recepirla nel proprio ordinamento. L'accordo entra in vigore il giorno dell'adozione della decisione, con notifica formale a carico del presidente del Consiglio, e mira a contrastare il traffico di migranti irregolari e a coordinare le azioni di controllo frontaliero tra l'UE e il Montenegro.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/729 del Consiglio del 26 maggio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
EN: Council Decision (EU) 2020/729 of 26 May 2020 on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro
Testo normativo
3.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 173/1
DECISIONE (UE) 2020/729 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2020
relativa alla conclusione dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità della decisione (UE) 2019/453 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro («accordo») è stato firmato il 7 ottobre 2019, con riserva della sua conclusione.
(2)
Come conseguenza dell’accordo, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità del piano operativo, possono essere prontamente inviate nel territorio del Montenegro, reagire allo spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera, fornire assistenza nella gestione delle frontiere esterne e nel contrasto al traffico di migranti irregolari.
(3)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
3
)
; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(5)
È pertanto opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo.
(
4
)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN
(
1
)
Approvazione del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/453 del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro (
GU L 79 del 21.3.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’
acquis
di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
4
)
La data dell’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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La Decisione 2020/729 è rilevante per chi opera nel settore della sicurezza frontaliera, della gestione migratoria e della cooperazione internazionale dell'UE. Professionisti del diritto amministrativo e della sicurezza consultano questo strumento per comprendere lo status giuridico delle operazioni Frontex, l'acquis di Schengen, le competenze territoriali e i protocolli di cooperazione tra Stati membri e Paesi terzi candidati all'adesione.
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