Decisione UE In vigore

Decisione UE 0726/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/726 della Commissione del 10 maggio 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/05/2022 In vigore dal: 10/05/2022 Documento ufficiale

Quali certificati COVID-19 rilasciati dall'Indonesia sono riconosciuti come equivalenti a quelli dell'UE e quali sono le condizioni di accettazione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/726 stabilisce che i certificati di vaccinazione anti-COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia attraverso il sistema "DIVOC" sono riconosciuti come equivalenti ai certificati COVID digitali dell'UE. Questa equivalenza facilita la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, nonché dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri. L'Indonesia è stata collegata al quadro di fiducia dell'UE dopo che la Commissione ha verificato, il 12 aprile 2022, che il sistema DIVOC è interoperabile con la normativa UE e consente di verificare autenticità, validità e integrità dei certificati. I certificati indonesiani devono contenere i dati richiesti dal regolamento (UE) 2021/953 e attualmente coprono vaccini specifici (Comirnaty, Spikevax, CoronaVac, Vaxzevria e BBIBP-CorV). È importante sottolineare che l'equivalenza riguarda solo i certificati di vaccinazione: l'Indonesia non rilascia certificati interoperabili per test o guarigione. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (11 maggio 2022) e la Commissione si riserva il diritto di sospendere o abrogare questa equivalenza qualora non fossero più soddisfatte le condizioni tecniche e normative.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/726 della Commissione del 10 maggio 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/726 of 10 May 2022 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Indonesia to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

11.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 134/34 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/726 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 24 novembre 2021 la Repubblica di Indonesia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «DIVOC». La Repubblica di Indonesia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica di Indonesia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia in conformità del sistema «DIVOC» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Repubblica di Indonesia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 12 aprile 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica di Indonesia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia sono conformi a un sistema, «DIVOC», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia in conformità del sistema «DIVOC» contengono i dati necessari. (6) La Repubblica di Indonesia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, CoronaVac, Vaxzevria e BBIBP-CorV. (7) La Repubblica di Indonesia ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili né per i test di amplificazione dell’acido nucleico né per i test antigenici rapidi. (8) La Repubblica di Indonesia ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. (9) La Repubblica di Indonesia ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia in conformità del sistema «DIVOC» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia in conformità del sistema «DIVOC» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Indonesia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Indonesia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Indonesia in conformità del sistema «DIVOC» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica di Indonesia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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