Decisione UE In vigore

Decisione UE 0722/2019

Decisione (UE) 2019/722 della Commissione, del 30 aprile 2019, relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» notificata con il numero C(2019) 3305

Pubblicato: 30/04/2019 In vigore dal: 30/04/2019 Documento ufficiale

Perché la Commissione europea ha rifiutato la registrazione dell'iniziativa dei cittadini per porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha rifiutato la registrazione dell'iniziativa dei cittadini perché riteneva che la proposta esula dalla sua competenza. Secondo il regolamento (UE) n. 211/2011, la Commissione può presentare proposte di atti giuridici solo quando rientra nella sua competenza. In questo caso, l'iniziativa chiedeva l'adozione di misure commerciali restrittive nei confronti di Israele, che secondo il diritto dell'Unione possono essere adottate solo sulla base dell'articolo 215 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Tuttavia, l'articolo 215 TFUE richiede preliminarmente una decisione adottata secondo il Capo 2 del Titolo V del TUE (disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune), che è una competenza esclusiva del Consiglio e non della Commissione. La Commissione non ha il potere di presentare proposte per questo tipo di decisioni, pertanto non poteva procedere con la registrazione dell'iniziativa. La decisione riflette un limite procedurale e competenziale: sebbene i cittadini abbiano il diritto di presentare iniziative, queste devono rientrare nelle competenze dell'organo cui sono rivolte, in questo caso la Commissione europea.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/722 della Commissione, del 30 aprile 2019, relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» [notificata con il numero C(2019) 3305] EN: Commission Decision (EU) 2019/722 of 30 April 2019 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Stopping trade with Israeli settlements operating in the Occupied Palestinian Territory’ (notified under document C(2019) 3305)

Testo normativo

10.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/57 DECISIONE (UE) 2019/722 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2019 relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» [notificata con il numero C(2019) 3305] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» è il seguente: «per evitare di riconoscere o sostenere le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele, l'UE ha l'obbligo di porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani che stanno colonizzando i territori palestinesi occupati». (2) Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «La Commissione europea ha competenza esclusiva in materia commerciale. In considerazione di ciò e dei suoi obblighi di non riconoscimento/sostegno degli atti illeciti di Israele nella Palestina occupata sanciti dal diritto internazionale, la Commissione deve: 1. riconoscere formalmente che gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani sono vietati sia per l'UE nel suo insieme che per tutti gli Stati membri; 2. adottare un regolamento per garantire che i beni e i servizi originari, integralmente o parzialmente, di tali insediamenti non entrino più nel mercato europeo.» (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. (4) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. (5) Un atto giuridico riguardante l'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini potrebbe essere adottato solo sulla base dell'articolo 215 del TFUE. (6) Tuttavia, l'adozione di un atto giuridico sulla base dell'articolo 215 del TFUE è subordinata all'adozione di una decisione conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, che prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con il paese terzo interessato. La Commissione non ha il potere di presentare proposte relative a una decisione di questo tipo. In mancanza di una decisione corrispondente adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico da adottare sulla base dell'articolo 215 del TFUE. (7) Per i motivi illustrati, la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» è rifiutata. Articolo 2 Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati», rappresentati da [ i dati personali sono stati espunti dopo consultazione con gli organizzatori ], in veste di referenti. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente ( 1 ) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1 .

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L'iniziativa dei cittadini europei è disciplinata dal regolamento (UE) n. 211/2011 e rappresenta uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione europea. La decisione riguarda la ripartizione delle competenze tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo in materia di politica commerciale e politica estera, nonché l'applicazione dell'articolo 215 TFUE sulle misure restrittive. Commercialisti e consulenti che operano nel commercio internazionale devono comprendere come le decisioni sulla politica commerciale dell'UE vengono adottate e quali organi hanno competenza esclusiva.

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