Decisione UE In vigore

Decisione UE 0715/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/715 della Commissione del 5 maggio 2022 relativa alla concessione di una deroga che consente all’Ungheria di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni per il sistema di controllo delle importazioni 2 diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci contenute in spedizioni postali notificata con il numero C(2022) 2765 (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 05/05/2022 In vigore dal: 05/05/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2022/715 riguardo agli obblighi doganali dell'Ungheria per le spedizioni postali?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/715 della Commissione europea del 5 maggio 2022 concede all'Ungheria una deroga temporanea che le consente di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), limitatamente alle merci contenute in spedizioni postali. Normalmente, il regolamento doganale dell'Unione (UE 952/2013) richiede che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali e operatori economici avvengano esclusivamente mediante procedimenti informatici. La deroga è stata concessa perché l'operatore postale ungherese non era tecnicamente pronto a rispettare l'obbligo entrato in vigore il 1° ottobre 2021, a causa di difficoltà nel collegamento al sistema ICS2 da parte del contraente inizialmente selezionato. La deroga ha validità dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, oppure fino al momento in cui l'operatore postale ungherese stabilisca il collegamento con l'ICS2, se questa data è anteriore. L'autorità doganale ungherese aveva l'obbligo di notificare alla Commissione il collegamento dell'operatore postale al sistema entro un mese dalla notifica della decisione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/715 della Commissione del 5 maggio 2022 relativa alla concessione di una deroga che consente all’Ungheria di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni per il sistema di controllo delle importazioni 2 diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci contenute in spedizioni postali [notificata con il numero C(2022) 2765] (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/715 of 5 May 2022 granting a derogation allowing Hungary to use means for the exchange and storage of information for the Import Control System 2 other than electronic data-processing techniques in relation to goods in postal consignments (notified under document C(2022) 2765) (Only the Hungarian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 133/31 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/715 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2022 relativa alla concessione di una deroga che consente all’Ungheria di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni per il sistema di controllo delle importazioni 2 diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci contenute in spedizioni postali [notificata con il numero C(2022) 2765] (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del comitato del codice doganale, considerando quanto segue: 1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. 2) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede l’adozione, in casi eccezionali, di decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta. 3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( 2 ) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Il programma di lavoro specifica l’attuazione e le date dell’utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013. 4) Conformemente al programma di lavoro, a partire dal 15 marzo 2021 gli Stati membri dovevano essere pronti a utilizzare la versione 1 dell’ICS2 al fine di raccogliere le dichiarazioni sommarie di entrata degli operatori postali e corrieri espresso per via aerea ed entro il 1 o ottobre 2021 dovevano concedere agli operatori economici la possibilità di collegarsi al sistema e di presentare dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema. 5) A norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 3 ) , a decorrere dal 1 o ottobre 2021 gli operatori postali stabiliti nell’Unione devono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e fornire i dati richiesti alle autorità doganali degli Stati membri interessati usando l’ICS2. 6) Tuttavia l’operatore postale in Ungheria non è ancora tecnicamente pronto a soddisfare tali prescrizioni. A causa di una circostanza eccezionale causata dall’incapacità del contraente selezionato di sviluppare la necessaria soluzione elettronica, l’operatore postale ungherese non ha potuto stabilire un collegamento con l’ICS2 entro la scadenza del 1 o ottobre 2021. L’operatore postale ha deciso di ricorrere a un altro contraente per sviluppare il collegamento e i lavori tecnici sono in corso. Di conseguenza l’operatore postale non è ancora in grado di comunicare i dati della dichiarazione sommaria di entrata al sistema mediante procedimenti informatici. 7) La circostanza eccezionale che ha causato la mancanza di preparazione tecnica dell’operatore postale ungherese giustifica la richiesta di ottenere una deroga a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, che è stata presentata dall’autorità doganale ungherese il 21 dicembre 2021. Pertanto, tale deroga dovrebbe consentire in via temporanea all’Ungheria di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci contenute in spedizioni postali per le quali l’operatore postale è obbligato a presentare una dichiarazione sommaria di entrata. 8) Nell’attuare la presente decisione, l’autorità doganale ungherese notifica alla Commissione il collegamento all’ICS2 del proprio operatore postale designato. 9) La durata della deroga dovrebbe basarsi sullo stato di sviluppo del sistema postale nazionale che consente la comunicazione elettronica dei dati ICS2 per le spedizioni postali all’amministrazione doganale e sulle tempistiche del suo completamento. 10) Poiché l’obbligo di presentare per via elettronica i dati della dichiarazione sommaria di entrata per tutte le spedizioni postali è entrato in vigore il 1 o ottobre 2021, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, l’autorità doganale ungherese consente al proprio operatore postale nazionale di presentare dichiarazion i sommarie di entrata per le merci contenute in spedizioni postali usando mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici fino a quando l’operatore postale nazionale non stabilisca il collegamento con il sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») o fino al 30 aprile 2022, se questa data è anteriore. Articolo 2 L’autorità doganale ungherese notifica alla Commissione, entro un mese dalla data di notifica della presente decisione, il collegamento all’ICS2 del proprio operatore postale nazionale per fornire all’autorità doganale i dati della dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni postali. Articolo 3 L’Ungheria è destinataria della presente decisione. Essa si applica dal 1 o ottobre 2021 al 30 aprile 2022. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione ( GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ).

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La Decisione UE 2022/715 riguarda gli obblighi di dichiarazione sommaria di entrata (entry summary declaration) e il sistema ICS2 (Import Control System 2) previsti dal codice doganale dell'Unione. È rilevante per operatori postali, corrieri internazionali e autorità doganali che devono gestire le importazioni di merci in spedizioni postali, nonché per i consulenti doganali che assistono le aziende nel rispetto della normativa UE su scambi informatici e archiviazione dati doganali.

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