Decisione UE In vigore

Decisione UE 0689/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione, del 16 gennaio 2019, relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 16/01/2019 In vigore dal: 16/01/2019 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 e come si applica il sistema IMI al controllo delle armi da fuoco?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 istituisce un progetto pilota che utilizza il sistema IMI (Information Market Information System) per facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di controllo sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, secondo quanto previsto dalla direttiva 91/477/CEE. Il progetto pilota riguarda le autorità nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro e si applica specificamente allo scambio sistematico di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione, come dettagliato nel regolamento delegato (UE) 2019/686.

In pratica, il sistema IMI fornisce tre funzionalità tecniche: una funzionalità di notifica per il caricamento di documenti e la trasmissione di informazioni sui trasferimenti di armi (articolo 4 del regolamento delegato), un repertorio per la conservazione e condivisione degli elenchi di armi da fuoco (articolo 5), e ulteriori funzionalità di notifica per documenti di accompagnamento (articolo 6). La decisione stabilisce che la data di scadenza dei documenti trasmessi (accordi preventivi, autorizzazioni di trasferimento o documenti di accompagnamento) costituisce la data di chiusura formale della procedura, garantendo il blocco e la cancellazione dei dati personali non più necessari.

Il progetto pilota era previsto per essere valutato entro il 31 dicembre 2022, con la Commissione incaricata di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La rendicontazione esclude le statistiche relative ai numeri e alle categorie specifiche di armi trasferite, tutelando la riservatezza dei dati sensibili.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione, del 16 gennaio 2019, relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/689 of 16 January 2019 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Council Directive 91/477/EEC by means of the Internal Market Information System (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

3.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/75 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/689 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2019 relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l'efficacia dell'IMI nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento. (3) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio ( 2 ) prevede la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in relazione ai controlli sull'acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco. Conformemente all'articolo 13 della direttiva, la Commissione è tenuta a stabilire modalità dettagliate per lo scambio sistematico di determinate informazioni con mezzi elettronici. La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/686. ( 3 ) , che stabilisce modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione. L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento delegato. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. (4) L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica che consenta alle autorità nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE di adempiere tutti i loro obblighi stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/686. (5) In relazione alle informazioni e ai documenti contenenti dati personali trasmessi o caricati nell'ambito del progetto pilota, la data di chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa dovrebbe essere chiaramente stabilita per garantire che i dati personali siano bloccati e rimossi non appena non siano più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti. La data di chiusura formale dovrebbe corrispondere alla data di scadenza del pertinente documento trasmesso dall'autorità competente (accordo preventivo, autorizzazione di trasferimento o documento di accompagnamento). (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro la quale essa deve procedere in tal senso. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il progetto pilota L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/477/CEE, nella misura in cui lo scambio di informazioni menzionato in tali paragrafi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/686, è oggetto di un progetto pilota per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui a tali paragrafi, come ulteriormente precisato nel suddetto regolamento delegato, attraverso il sistema di informazione del mercato interno («IMI»). Articolo 2 Autorità competenti Ai fini del progetto pilota, le autorità nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE sono considerate autorità competenti. Articolo 3 Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti 1.   Ai fini della cooperazione amministrativa illustrata in dettaglio all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/686, l'IMI fornisce una funzionalità di notifica per il caricamento dei documenti e la trasmissione delle informazioni di cui a tale articolo. 2.   Ai fini della cooperazione amministrativa illustrata in dettaglio all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/686, l'IMI fornisce un repertorio per la conservazione e la condivisione degli elenchi di armi da fuoco di cui a tale articolo. 3.   Ai fini della cooperazione amministrativa illustrata in dettaglio all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/686, l'IMI fornisce una funzionalità di notifica per il caricamento dei documenti e la trasmissione delle informazioni di cui a tale articolo. Articolo 4 Chiusura formale delle procedure di cooperazione amministrativa Ai fini del blocco e della cancellazione dei dati personali a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, la data di scadenza trasmessa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), o, se del caso, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/686 è considerata come la data di chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa in questione. Articolo 5 Monitoraggio e rendicontazione La Commissione fornisce agli Stati membri le statistiche e le informazioni sull'utilizzo dell'IMI e sul funzionamento del progetto pilota. Tale rendicontazione non comprende le statistiche relative ai numeri e alle categorie delle armi da fuoco trasferite tra gli Stati membri. Articolo 6 Valutazione La valutazione dei risultati del progetto pilota, richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022. Articolo 7 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/686. della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

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La Decisione (UE) 2019/689 rappresenta il quadro normativo per l'implementazione del sistema IMI nel controllo delle armi da fuoco, coordinando gli obblighi di cooperazione amministrativa tra Stati membri secondo la direttiva 91/477/CEE e il regolamento delegato (UE) 2019/686. Autorità competenti nazionali, scambio transfrontaliero di informazioni, protezione dei dati personali e procedure di chiusura formale sono i pilastri operativi di questo progetto pilota europeo.

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