Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, DECISIONE n. E8, del 14 marzo 2024, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI
Cosa stabilisce la Decisione UE 06842/2024 sulla gestione delle modifiche nel registro delle istituzioni EESSI?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione n. E8 del 14 marzo 2024 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituisce una procedura strutturata per gestire i cambiamenti dei dati relativi alle autorità competenti, istituzioni nazionali, organismi di collegamento e punti di accesso nel registro elettronico delle istituzioni (IR), che è parte del sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Questa procedura si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e ai paesi dello SEE, garantendo che le modifiche ai dati siano elaborate in modo coerente, verificabile e tempestivo.
La normativa riguarda principalmente gli Stati membri, che sono responsabili dell'esattezza e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai propri organismi di sicurezza sociale. Ogni Stato membro deve designare referenti specifici (SPOC amministrativi e tecnici) per gestire l'introduzione iniziale e le successive modifiche dei dati nel registro. In pratica, gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea le modifiche sostanziali (come l'introduzione di nuovi organismi, cambiamenti di funzione o competenza, chiusure) prima che diventino effettive, rispettando i termini specificati dalla commissione amministrativa.
Le modifiche sostanziali comprendono: l'introduzione o il ripristino di organismi, le variazioni di funzione o competenza, la definizione di date di chiusura prevista ed effettiva, e i cambiamenti nelle informazioni di identificazione dei punti di accesso. La decisione stabilisce che il registro delle istituzioni è l'unica fonte affidabile per identificare le autorità competenti e gli organismi coinvolti nello scambio elettronico di informazioni tra i sistemi di sicurezza sociale.
La decisione è entrata in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (novembre 2024) e sostituisce la precedente Decisione n. E2 del 2010. La commissione amministrativa valuterà l'applicazione della decisione entro un anno dalla pubblicazione, per verificare le esperienze maturate dagli Stati membri.
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Riferimento normativo
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, DECISIONE n. E8, del 14 marzo 2024, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI
EN: Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems DECISION No E8 of 14 March 2024 concerning the establishment of a change management procedure applying to details of the bodies defined in Article 1 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council which are listed in the electronic directory which is an inherent part of EESSI
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2024/6842
12.11.2024
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
DECISIONE n. E8
del 14 marzo 2024
relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)
(C/2024/6842)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(
1
)
, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di adottare norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati e di fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,
visto l’articolo 88 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
(di seguito: regolamento di applicazione),
deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
(1)
Uno degli elementi della modernizzazione del sistema di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è la creazione di un elenco elettronico (di seguito: registro delle istituzioni (IR)) contenente le coordinate degli organismi nazionali che intervengono nell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, quale definito nell’allegato 4, punto 1, del regolamento di applicazione.
(2)
Gli Stati membri sono responsabili dell’esattezza e della qualità delle informazioni inserite nel registro delle istituzioni (IR) e del loro aggiornamento.
(3)
È necessario stabilire una procedura di gestione delle modifiche che garantisca che le modifiche dei dati contenuti in tale registro delle istituzioni (IR) siano elaborate in modo strutturato, coerente, verificabile e tempestivo.
(4)
L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di applicazione stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all’articolo 1, lettere m), q) e r), del regolamento (CE) n. 883/2004, e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.
(5)
La Commissione europea ha accettato di trasmettere tali informazioni alla commissione amministrativa.
(6)
Conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compresi il formato comune e il modello, per la notifica,
DECIDE:
1.
La presente decisione stabilisce le norme per una procedura di gestione delle modifiche riguardanti i dati di autorità competenti, istituzioni nazionali, organismi di collegamento e punti di accesso quali definiti all’articolo 1, lettere m), q) e r), del regolamento (CE) n. 883/2004, e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione.
2.
La procedura di gestione delle modifiche si applica al contenuto dell’elenco elettronico, denominato «registro delle istituzioni» (IR).
3.
Nel registro delle istituzioni (IR) figurano gli organismi nazionali che:
a)
partecipano allo scambio elettronico di informazioni tra le autorità di sicurezza sociale e le istituzioni degli Stati membri,
b)
sono menzionati nei documenti elettronici strutturati (quali definiti all'articolo 1, punto 2, lettera d), del regolamento di applicazione),
c)
hanno fornito servizi ai cittadini in passato e attualmente sono chiusi.
4.
Nel registro delle istituzioni (IR) figurano inoltre le competenze di tali organismi nazionali, quali definite al punto 9, lettera c).
5.
Il registro delle istituzioni (IR) è l’unica fonte affidabile per stabilire le autorità competenti, le istituzioni nazionali, gli organismi di collegamento e i punti di accesso.
6.
Ciascuno Stato membro designa i referenti responsabili per l’introduzione iniziale e la successiva gestione delle informazioni amministrative e tecniche nel registro delle istituzioni (IR) (ossia, rispettivamente, il punto di contatto unico amministrativo dell’IR (di seguito: SPOC amministrativo IR) e il punto di contatto unico tecnico dell’IR (di seguito: SPOC tecnico IR)). Ciascuno Stato membro nomina inoltre un sostituto per ciascuno SPOC IR (ossia, rispettivamente, lo SPOC amministrativo IR e lo SPOC tecnico IR).
7.
Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto centrale per l’EESSI per ciascun punto di accesso (punto di contatto unico AP, di seguito: SPOC AP). Ogni Stato membro nomina inoltre un sostituto per ciascuno SPOC AP. Si tratta di punti di contatto per le istituzioni e gli organismi associati a tale punto di accesso.
8.
Ai fini della procedura, una modifica sostanziale è una modifica che influisce sull’applicazione dei regolamenti e, pertanto, sul loro coordinamento, in quanto può ostacolare l’invio o l’inoltro di documenti elettronici strutturati all’istituzione o all’organismo interessati.
9.
Le modifiche sostanziali comprendono, tra l’altro:
a)
l'introduzione di un organismo, di un'istituzione o di un punto di accesso (AP) nell'EESSI;
b)
le modifiche relative alla funzione di un organismo o di un'istituzione;
c)
le modifiche relative alla competenza di un organismo o di un'istituzione, ossia la capacità di gestire casi d'uso amministrativi per qualsiasi settore della sicurezza sociale con la funzione di originatore (titolare del caso) e/o di destinatario (controparte);
d)
la definizione della «data di chiusura prevista» di un organismo, un'istituzione o un punto di accesso (AP), che consente all'organismo o all'istituzione di mantenere la competenza per la gestione dei casi in corso;
e)
la definizione della data di «chiusura effettiva» nell'EESSI per un organismo, un'istituzione o un punto di accesso (AP);
f)
il ripristino nell'EESSI di un organismo, un'istituzione o un punto di accesso (AP) chiuso;
g)
le modifiche relative alle informazioni di identificazione di un punto di accesso (AP).
10.
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione europea le modifiche sostanziali dei dati riguardanti le proprie autorità competenti, le istituzioni nazionali, gli organismi di collegamento o i punti di accesso, secondo le fasi descritte nella nota della commissione amministrativa sul processo e sui termini di notifica delle modifiche sostanziali.
11.
Gli Stati membri notificano le modifiche sostanziali prima che la modifica diventi effettiva e rispettano il termine di notifica specificato nella nota della commissione amministrativa sul processo e sui termini di notifica delle modifiche sostanziali. Ciò concede agli altri Stati membri tempo sufficiente per elaborare e comunicare le informazioni e preparare le loro istituzioni alle future modifiche.
12.
In caso di chiusura di un organismo o di un’istituzione o di modifica della loro funzione o competenza, lo Stato membro indica l’organo o l’istituzione che assumerà la funzione o la competenza in questione e la data in cui la modifica diventa effettiva. In caso di chiusura di un punto di accesso, lo Stato membro indica il punto di accesso che subentrerà.
13.
Entro un anno dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, la commissione amministrativa valuterà le esperienze maturate dagli Stati membri nell’applicazione della presente decisione.
14.
La presente decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.
15.
La presente decisione sostituisce la decisione n. E2 del 3 marzo 2010
(
3
)
.
Il presidente della commissione amministrativa
Marc MORSA
(
1
)
GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1
.
(
2
)
GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1
.
(
3
)
GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6842/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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La Decisione 06842/2024 è il riferimento normativo per la gestione del registro delle istituzioni EESSI, che coordina i sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Professionisti che operano nel settore della sicurezza sociale, amministratori pubblici e gestori di istituzioni previdenziali consultano questa decisione per comprendere le procedure di notifica delle modifiche, la designazione degli SPOC (Single Points of Contact), e i requisiti per mantenere l'allineamento tra i dati nazionali e il sistema elettronico centralizzato di scambio informazioni.
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