Decisione UE In vigore

Decisione UE 0681/2020

Decisione (UE) 2020/681 del Consiglio del 18 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti

Pubblicato: 18/05/2020 In vigore dal: 18/05/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/681 in materia di mediazione nelle controversie su investimenti nel CETA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/681 del Consiglio del 18 maggio 2020 definisce la posizione che l'Unione europea deve assumere nel Comitato per i Servizi e gli Investimenti istituito dal CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement con il Canada) riguardo all'adozione di norme sulla mediazione nelle controversie relative agli investimenti. In pratica, il documento autorizza l'UE a sottoscrivere le regole di mediazione che permetteranno alle parti coinvolte in dispute su investimenti di ricorrere a procedure di mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie. Questa decisione si applica ai rapporti commerciali e agli investimenti tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Canada, disciplinando come le controversie possono essere gestite attraverso la mediazione anziché ricorrere direttamente al contenzioso. La mediazione rappresenta un meccanismo più snello e meno oneroso rispetto ai procedimenti arbitrali tradizionali, favorendo una risoluzione più rapida e consensuale delle dispute.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/681 del Consiglio del 18 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti EN: Council Decision (EU) 2020/681 of 18 May 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and Investment established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes

Testo normativo

25.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 161/7 DECISIONE (UE) 2020/681 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio ( 1 ) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( 2 ) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016. (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ( 3 ) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, ivi inclusa l’istituzione del comitato per i servizi e gli investimenti. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017. (3) A norma dell’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti può adottare decisioni qualora l’accordo lo preveda. (4) Conformemente all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è chiamato ad adottare una decisione relativa alle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per i servizi e gli investimenti sulla base del progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti relativa alle norme in materia di mediazione, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti per quanto riguarda l’adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti si basa sul progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti ( 4 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020 Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1 ). ( 2 ) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23 . ( 3 ) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080 ). ( 4 ) Cfr. document ST 6967/20 su http://register.consilium.europa.eu

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