Decisione UE In vigore

Decisione UE 0679/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2022) 142 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 19/01/2022 In vigore dal: 19/01/2022 Documento ufficiale

Quali sostanze sono inserite nel primo elenco di controllo per le acque destinate al consumo umano secondo la Decisione UE 2022/679 e quali sono i valori indicativi stabiliti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione europea del 19 gennaio 2022 istituisce il primo elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per la qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184. L'elenco di controllo riguarda due sostanze specifiche: il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo, entrambi classificati come interferenti endocrini che rappresentano un rischio per la salute umana. Per il 17-betaestradiolo è stabilito un valore indicativo di 1 ng/l con limite di quantificazione ≤ 1 ng/l, mentre per il nonilfenolo il valore indicativo è di 300 ng/l con limite di quantificazione ≤ 300 ng/l. La normativa si applica agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, i quali devono implementare il monitoraggio di queste sostanze nelle loro acque potabili. Per il nonilfenolo è indicato anche un possibile metodo di analisi (EN ISO 18857-2) che non comporti costi eccessivi, mentre per il 17-betaestradiolo non è specificato un metodo particolare.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 142] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/679 of 19 January 2022 establishing a watch list of substances and compounds of concern for water intended for human consumption as provided for in Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2022) 142) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

27.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124/41 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/679 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2022 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 142] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 8, primo comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2020/2184 prevede l’istituzione di un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica quando presenti nelle acque destinate al consumo umano («elenco di controllo»). L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza e composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi. (2) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184, il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo devono essere inseriti nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Sulla base delle più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sui parametri relativi all’acqua potabile ( 2 ) , la presente decisione di esecuzione dovrebbe stabilire valori indicativi di 300 ng/l per il nonilfenolo e di 1 ng/l per il 17-betaestradiolo. (3) Per consentire la misurazione dei valori indicativi con un grado accettabile di precisione senza comportare costi eccessivi, per il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo sono precisati i limiti di quantificazione definiti nella direttiva 2009/90/CE della Commissione ( 3 ) . (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano di cui all’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184 figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2022 Per la Commissione Virginijus SINKEVIČIUS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 . ( 2 ) Raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’11 settembre 2017, «Drinking Water Parameter Cooperation Project Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive)» - https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/WHO_parameter_report.pdf. ( 3 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque ( GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36 ). ALLEGATO ELENCO DI CONTROLLO DELLE SOSTANZE E DEI COMPOSTI CHE DESTANO PREOCCUPAZIONE PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Denominazione della sostanza/del gruppo di sostanze o del composto/gruppo di composti Numero CAS Numero UE Valore indicativo (ng/l) Limite di quantificazione ( 1 ) (ng/l) Metodo di analisi possibile 17-betaestradiolo 50-28-2 200-023-8 1 ≤ 1 - nonilfenolo ( 2 ) 84852-15-3 284-325-5 300 ≤ 300 EN ISO 18857-2 ( 1 ) Limite di quantificazione quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/90/CE. ( 2 ) Queste sostanze erano precedentemente note con i numeri CAS 25154-52-3 e 104-40-5.

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