Decisione UE In vigore

Decisione UE 0678/2020

Decisione (UE) 2020/678 del Consiglio del 18 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello

Pubblicato: 18/05/2020 In vigore dal: 18/05/2020 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2020/678 e quale posizione deve adottare l'Unione europea nel comitato misto CETA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/678 del Consiglio del 18 maggio 2020 riguarda l'adozione di una posizione comune dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA, l'organo istituito dall'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'UE. Nello specifico, la decisione autorizza l'UE a sostenere l'adozione di una decisione del comitato misto relativa alle questioni amministrative e organizzative che disciplinano il funzionamento del tribunale d'appello previsto dall'accordo CETA. La posizione dell'UE si basa su un progetto di decisione già predisposto dal comitato misto, come indicato nell'articolo 1 del provvedimento. Questa decisione si applica a partire dall'entrata in vigore dell'accordo CETA e rappresenta un adempimento degli obblighi procedurali necessari per il corretto funzionamento dei meccanismi di risoluzione delle controversie commerciali tra le parti contraenti. La decisione non introduce nuove norme sostanziali, ma formalizza la posizione negoziale dell'Unione su aspetti organizzativi e amministrativi del sistema di giustizia commerciale bilaterale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/678 del Consiglio del 18 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello EN: Council Decision (EU) 2020/678 of 18 May 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of a decision setting out the administrative and organisational matters regarding the functioning of the Appellate Tribunal

Testo normativo

25.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 161/1 DECISIONE (UE) 2020/678 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio ( 1 ) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( 2 ) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016. (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ( 3 ) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, ivi inclusa l’istituzione del comitato misto CETA. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017. (3) A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 1, dell’accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo. (4) A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 2, dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell’espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle. (5) Conformemente all’articolo 8.28, paragrafo 7, dell’accordo, il comitato misto CETA è chiamato ad adottare una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base del progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al tribunale d’appello, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA ( 4 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020 Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1 ). ( 2 ) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23 . ( 3 ) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080 ). ( 4 ) Cfr. documento ST 6964/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione 2020/678 è rilevante per chi segue gli accordi commerciali internazionali dell'UE, in particolare il CETA e i meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS). Consulenti legali e professionisti del diritto commerciale internazionale consultano questa normativa per comprendere la struttura del tribunale d'appello, le procedure amministrative e organizzative, nonché il ruolo del comitato misto nella governance dell'accordo commerciale.

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