Decisione UE In vigore

Decisione UE 0675/2022

Decisione (UE) 2022/675 del Consiglio dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 57a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

Pubblicato: 11/04/2022 In vigore dal: 11/04/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/675 riguardo alle modifiche del regolamento RID per il trasporto ferroviario di merci pericolose?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/675 del Consiglio dell'11 aprile 2022 definisce la posizione ufficiale dell'Unione europea nella 57ª sessione del comitato di esperti RID (Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia). Il documento approva sette proposte di modifica dell'Appendice C della Convenzione COTIF, volte ad adeguare le norme al progresso scientifico e tecnico nel settore del trasporto ferroviario di sostanze pericolose. Le modifiche riguardano aspetti tecnici come l'allineamento con le norme ADR (trasporto su strada), l'installazione di valvole di sicurezza nelle cisterne, la progettazione di recipienti a pressione e le procedure di ispezione dei carri-cisterna. Questa decisione è vincolante per l'Unione e i suoi Stati membri, poiché il RID costituisce la normativa di riferimento per il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose all'interno dell'UE. Le modifiche approvate garantiscono la sicurezza e l'efficienza del trasporto, tenendo conto dello sviluppo di nuove sostanze e articoli potenzialmente pericolosi, e sono considerate adeguate sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza economica.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/675 del Consiglio dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 57a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia EN: Council Decision (EU) 2022/675 of 11 April 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 57th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail

Testo normativo

25.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 122/33 DECISIONE (UE) 2022/675 DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 57 a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»). (2) A norma dell’articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il «regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)», che costituisce l’appendice C della COTIF. (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, richiamandosi al RID. (4) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può adottare modifiche dell’allegato del RID. (5) Nella 57 a sessione del 24 maggio 2022 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l’Unione. (7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. (8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate. (9) Nell’ambito della 14 a sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 23 maggio 2022, potrebbe essere necessario concordare modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 57 a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nell’allegato della presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ( GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 ). ALLEGATO Proposta Documento di riferimento Oggetto Osservazioni Posizione dell'UE 1. OTIF/RID/CE/GTP/2021/2 Allineamento tra l'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 (ADR) e il RID volto a includere nuovi mezzi di contenimento nel modello di rapporto di incidente Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda 2. OTIF/RID/CE/GTP/2021/3 e OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.3 Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda le disposizioni sulle informazioni esposte Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda 3. OTIF/RID/CE/GTP/2021/4 Installazione di valvole di sicurezza nelle cisterne per gas liquefatti infiammabili Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda 4. OTIF/RID/CE/GTP/2021/5 Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte nel 2020 e nel 2021 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2020 Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda 5. OTIF/RID/CE/GTP/2021/6 Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda, tra l'altro, la progettazione, la costruzione e i controlli e le prove iniziali dei recipienti a pressione "non UN" progettati, costruiti e provati conformemente alle norme di riferimento Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda 6. OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.4 Misura transitoria per quanto riguarda 6.8.2.4.6 (procedure utilizzate dall'autorità competente per l'approvazione di esperti, per lo svolgimento di ispezioni riguardanti i carri-cisterna e per il riconoscimento reciproco di tali ispezioni) Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda 7. OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.11 Proposta relativa alle modalità di adeguamento del capitolo 6.8 del RID per includere i contenitori-cisterna di dimensioni molto grandi Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato Concorda Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1119) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2021 e riportate nell'allegato I del documento OTIF/RID/CE/GTP/2021-A (Final report of the 13 th session of the RID Committee of Experts' standing working group - Geneva/hybrid, 15 to 18 November 2021), disponibile anche sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=254).

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La Decisione UE 2022/675 è il riferimento normativo per chi opera nel trasporto ferroviario di merci pericolose, in particolare per l'applicazione del RID e dell'Appendice C della COTIF. Aziende di logistica, operatori ferroviari e consulenti in materia di trasporto pericoloso consultano questa decisione per comprendere gli obblighi di conformità relativi a cisterne, recipienti a pressione, procedure di ispezione e allineamento tra ADR e RID. La normativa impatta direttamente su autorizzazioni, certificazioni e responsabilità degli operatori nel trasporto internazionale di sostanze pericolose.

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