Decisione di esecuzione (UE) 2020/669 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione
Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2020/669 riguardo all'affidamento del Fondo per l'Innovazione all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/669 del 18 maggio 2020 modifica la precedente decisione 2013/801/UE per affidare all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) la gestione e l'attuazione del Fondo per l'Innovazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE. Il Fondo per l'Innovazione è uno strumento finanziario dell'Unione europea destinato a sostenere progetti innovativi nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, della cattura e stoccaggio geologico della CO2, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell'energia. La decisione si applica a tutti i soggetti beneficiari di finanziamenti dal Fondo per l'Innovazione e alle amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei progetti. L'analisi costi-benefici allegata alla decisione dimostra che l'affidamento all'Agenzia genererebbe un risparmio di circa 30,5 milioni di euro nel periodo 2020-2030 rispetto alla gestione interna, oltre a garantire maggiore efficienza, flessibilità gestionale e sinergie con altri programmi dell'Unione già gestiti dall'Agenzia. La decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/669 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/669 of 18 May 2020 amending Implementing Decision 2013/801/EU as regards entrusting the Innovation and Networks Executive Agency with the implementation of the Innovation Fund
Testo normativo
19.5.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 156/20
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/669 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2020
che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alle gestione dei programmi comunitari
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
istituisce il fondo per l’innovazione per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e per contribuire a promuovere la costruzione, la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO
2
sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia.
(2)
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione
(
3
)
, il fondo per l’innovazione deve essere attuato in regime di gestione diretta oppure in regime di gestione indiretta. L’articolo 17 di tale regolamento stabilisce che la Commissione può decidere di designare un organo esecutivo per lo svolgimento di alcuni compiti di attuazione e in caso di regime di gestione diretta tali compiti devono essere delegati a un’agenzia esecutiva.
(3)
La decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione
(
4
)
ha istituito l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti ("l’Agenzia") e le ha affidato la gestione di alcune parti dei programmi dell’Unione, tra cui del meccanismo per collegare l’Europa e di Orizzonte 2020 nel settore dell’energia.
(4)
L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all’Agenzia della gestione di parti del fondo per l’innovazione permetterebbe di conseguire gli obiettivi del fondo per l’innovazione con maggiore efficienza. L’affidamento all’Agenzia dell’attuazione di parti del fondo per l’innovazione permetterebbe un risparmio di circa 30,5 milioni di EUR per il periodo 2020-2030 rispetto ai costi della gestione interna, renderebbe più efficiente e flessibile la gestione del fondo per l’innovazione, genererebbe importanti sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi dell’Unione gestiti dall’Agenzia e aumenterebbe la prossimità ai beneficiari nonché la visibilità dei finanziamenti dell’Unione.
(5)
È pertanto opportuno affidare all’Agenzia la gestione e l’attuazione di parti del fondo per l’innovazione.
(6)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/801/UE.
(7)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione 2013/801/UE
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2013/801/UE è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:
a)
Meccanismo per collegare l’Europa;
b)
Parte III - Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020;
c)
il fondo per l’innovazione istituito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1
.
(
2
)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (
GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6
).
(
4
)
Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (
GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65
).
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La Decisione UE 2020/669 riguarda l'affidamento del Fondo per l'Innovazione all'Agenzia esecutiva, uno strumento di gestione indiretta dei fondi comunitari per progetti di innovazione tecnologica e transizione energetica. Consulenti e gestori di progetti europei devono fare riferimento a questa decisione per comprendere le modalità di implementazione del Fondo, le procedure di gestione delegata e le sinergie con Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa. La normativa è rilevante per chi opera nel settore delle energie rinnovabili, della cattura della CO2 e dell'innovazione sostenibile finanziata dall'UE.
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