Decisione UE In vigore

Decisione UE 0668/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 18/05/2020 In vigore dal: 18/05/2020 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate europee per i dispositivi di protezione individuale pubblicate dalla Commissione UE nel 2020 e quali requisiti devono rispettare i fabbricanti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 pubblica i riferimenti di norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale (DPI) in conformità al Regolamento (UE) 2016/425. Queste norme tecniche stabiliscono i requisiti essenziali di salute e sicurezza che i DPI devono soddisfare per essere commercializzati nell'Unione europea. I fabbricanti che producono DPI conformi a queste norme armonizzate beneficiano di una presunzione di conformità ai requisiti normativi, semplificando il processo di certificazione e marcatura CE. La decisione riguarda 19 norme tecniche che coprono diverse categorie di DPI: indumenti di protezione (contro pioggia, agenti chimici, particolati), attrezzature per alpinismo, calzature di protezione, guanti, apparecchi respiratori, equipaggiamento per gli occhi e dispositivi per il posizionamento sul lavoro. La Commissione ha anche previsto un periodo transitorio fino al 19 novembre 2021 durante il quale rimangono valide le norme precedenti, concedendo ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove specifiche tecniche e aggiornare i loro processi produttivi e documentazione di conformità.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/668 of 18 May 2020 on the harmonised standards for personal protective equipment drafted in support of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

19.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156/13 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/668 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse. (2) Con il mandato M/031, intitolato « STANDARDISATION MANDATE TO CEN/Cenelec CONCERNING STANDARDS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT » (Mandato di normazione al CEN/Cenelec relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 3 ) . (3) La direttiva 89/686/CEE è stata sostituita a decorrere dal 21 aprile 2018 dal regolamento (UE) 2016/425, che ha apportato solo un numero limitato di modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II della direttiva 89/686/CEE. Le norme armonizzate redatte sulla base del mandato M/031 sono state redatte esclusivamente a sostegno dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, che sono rimasti sostanzialmente invariati in seguito alla sostituzione della direttiva 89/686/CEE con il regolamento (UE) 2016/425. (4) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 893:2019 sull’attrezzatura per alpinismo, EN 943-2:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, EN 1073-1:2016+A1:2018 sugli indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva e EN 14458:2018 sull’equipaggiamento individuale per gli occhi. (5) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 e EN 12277:2015, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 4 ) . Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 343:2019 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, EN 358:2018 sulle cinture e i cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 e EN ISO 11393-6:2019 sugli indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, EN 13832-2:2018 e EN 13832-3:2018 sulle calzature di protezione contro agenti chimici, EN 14594:2018 sugli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, EN 388:2016+A1:2018 sui guanti di protezione contro rischi meccanici, EN 943-1:2015+A1:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi e EN 12277:2015+A1:2018 sull’attrezzatura per alpinismo. (6) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN ISO 10819:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 5 ) . Ciò ha portato all’adozione della modifica EN ISO 10819:2013/A1:2019 di tale norma armonizzata. (7) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme al mandato M/031. (8) Le norme armonizzate EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 e EN 12277:2015+A1:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (9) Il CEN e il Cenelec hanno anche redatto la rettifica EN 50321-1:2018/AC:2018-08 che rettifica la norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 6 ) . Poiché tale rettifica introduce correzioni tecniche e al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente della norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento era stato pubblicato in precedenza, è opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea insieme al riferimento della rettifica. (10) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , dato che tali norme sono state riviste, modificate o rettificate. Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 quale rettificata da EN 50321-1:2018/AC:2018-08 e EN 12277:2015+A1:2018 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018. (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 2 I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51 ). ( 3 ) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ( GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18 ). ( 4 ) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41 . ( 5 ) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41 . ( 6 ) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41 . ALLEGATO I N. Riferimento della norma 1. EN 343:2019 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia 2. EN 358:2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta 3. EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici 4. EN 510:2019 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento 5. EN 893:2019 Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 6. EN 943-1:2015+A1:2019 Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) 7. EN 943-2:2019 Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET) 8. EN 1073-1:2016+A1:2018 Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori 9. EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) EN ISO 10819:2013/A1:2019 10. EN ISO 11393-2:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe (ISO 11393-2:2018) 11. EN ISO 11393-4:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018) 12. EN ISO 11393-5:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione (ISO 11393-5:2018) 13. EN ISO 11393-6:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo (ISO 11393-6:2018) 14. EN 12277:2015+A1:2018 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 15. EN 13832-2:2018 Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici 16. EN 13832-3:2018 Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici 17. EN 14458:2018 Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione 18. EN 14594:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura 19. EN 50321-1:2018 Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali isolanti EN 50321-1:2018/AC:2018-08 ALLEGATO II N. Riferimento della norma Data di ritiro 1. EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) 19 novembre 2021 2. EN 343:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 19 novembre 2021 3. EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro 19 novembre 2021 4. EN 381-5:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe 19 novembre 2021 5. EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena 19 novembre 2021 6. EN 381-9:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena 19 novembre 2021 7. EN 381-11:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo 19 novembre 2021 8. EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici 19 novembre 2021 9. EN 943-1:2015 Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas) 19 novembre 2021 10. EN 12277:2015 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 19 novembre 2021 11. EN 13832-2:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici 19 novembre 2021 12. EN 13832-3:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici 19 novembre 2021 13. EN 14594:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura EN 14594:2005/AC:2005 19 novembre 2021 14. EN 50321-1:2018 Lavori sotto tensione - Calzature di protezione elettrica - Calzature isolanti e sovrascarpe 19 novembre 2020

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