Decisione UE In vigore

Decisione UE 0649/2020

Decisione (UE) 2020/649 del Consiglio del 7 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

Pubblicato: 07/05/2020 In vigore dal: 07/05/2020 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulle modifiche al regolamento RID per il trasporto ferroviario di merci pericolose nella 56ª sessione del comitato di esperti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/649 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare durante la 56ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia), tenutasi il 27 maggio 2020. Questa decisione riguarda l'approvazione di modifiche tecniche all'Appendice C della Convenzione COTIF, ovvero il Regolamento RID (Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia). Le modifiche proposte mirano ad adeguare le norme tecniche al progresso scientifico e tecnico, garantendo la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, incluse nuove sostanze e articoli potenzialmente pericolosi. La decisione è vincolante per l'Unione e per tutti gli Stati membri (ad eccezione di Cipro e Malta che non sono parti della COTIF), e le modifiche approvate vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione della data di entrata in vigore.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/649 del Consiglio del 7 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia EN: Council Decision (EU) 2020/649 of 7 May 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union during the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail

Testo normativo

15.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153/1 DECISIONE (UE) 2020/649 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56 a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»). (2) Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF. (3) L’articolo 6 della COTIF stabilisce che il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l’appendice C della COTIF. (4) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi sulla base del RID. (5) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può modificare l’allegato del RID. (6) Nella 56 a sessione del 27 maggio 2020 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico. (7) Le modifiche previste riguardano norme tecniche e mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. (8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate. (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di esperti RID, in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 56 a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nell’ambito della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nella tabella delle modifiche di cui al documento ST 7049/20 ( 3 ) . I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui alla suddetta tabella delle modifiche senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2020 Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ( GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 ). ( 3 ) Il documento ST 7049/20 è disponibile all’indirizzp http://register.consilium.europa.eu.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0649/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2020/649 è il riferimento normativo per le modifiche al RID (Regolamento trasporto merci pericolose per ferrovia), alla Convenzione COTIF e alle norme tecniche di sicurezza nel trasporto ferroviario internazionale. Operatori logistici, aziende di trasporto ferroviario e consulenti in materia di trasporto pericoloso la consultano per conformarsi alle disposizioni sulla classificazione delle merci pericolose, documentazione di trasporto e requisiti di sicurezza nel traffico ferroviario internazionale.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Cambio valute del mese di febbraio 2020 Provvedimento AdE 2369228 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →