Decisione UE In vigore

Decisione UE 0644/2022

Decisione (UE) 2022/644 del Consiglio del 12 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105a sessione e in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione relative all'equipaggiamento utilizzato ne

Pubblicato: 12/04/2022 In vigore dal: 12/04/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2022/644 e quali modifiche normative intende supportare l'Unione europea presso l'Organizzazione marittima internazionale?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/644 del Consiglio del 12 aprile 2022 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in due sessioni internazionali: la 105ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC 105) e la 46ª sessione del Comitato di facilitazione (FAL 46). L'obiettivo principale è migliorare la sicurezza marittima, proteggere l'ambiente marino e la salute umana attraverso l'aggiornamento delle normative tecniche. La decisione autorizza gli Stati membri dell'UE, che sono tutti membri dell'IMO, a esprimere congiuntamente la posizione dell'Unione poiché quest'ultima non è membro diretto dell'organizzazione internazionale. In concreto, l'UE sostiene l'adozione di modifiche a 12 risoluzioni tecniche relative agli standard di prestazione dell'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), modernizzando così i requisiti per le apparecchiature marittime. Inoltre, l'UE supporta le modifiche all'allegato della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL), che allineano le procedure internazionali al Regolamento UE 2019/1239 sull'interfaccia unica marittima europea, eliminando la documentazione cartacea e rendendo obbligatoria la trasmissione elettronica unica.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/644 del Consiglio del 12 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105a sessione e in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione relative all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare e alle modifiche dell’allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL) EN: Council Decision (EU) 2022/644 of 12 April 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the International Maritime Organization’s Maritime Safety Committee during its 105th session and within the International Maritime Organization’s Facilitation Committee during its 46th session as regards the adopti

Testo normativo

20.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 118/55 DECISIONE (UE) 2022/644 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105 a sessione e in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46 a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione relative all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare e alle modifiche dell’allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana. (2) Il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 105 a sessione («MSC 105»), che si terrà dal 20 al 29 aprile 2022, dovrebbe adottare modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione in relazione all'equipaggiamento utilizzato per tenere conto della modernizzazione del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS). Sono comprese le risoluzioni A.699(17), A.700(17), MSC.148(77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804 (19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) e A.811(19). (3) Il comitato di facilitazione dell'IMO, in occasione della sua 46 a sessione («FAL n. 46») che si terrà dal 9 al 13 maggio 2022, dovrebbe adottare modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione dell'MSC 105, poiché le risoluzioni del comitato per la sicurezza marittima sulle norme di prestazione sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (5) L'adozione delle modifiche delle risoluzioni dell'MSC sulle norme di prestazione migliorerebbe le norme di prestazione adottate in precedenza relative all'equipaggiamento utilizzato per tenere conto della modernizzazione del GMDSS. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga l'adozione delle modifiche delle risoluzioni dell'MSC. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 46 a sessione del comitato di facilitazione, poiché le modifiche dell'allegato della convenzione FAL previste sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e, dal 15 agosto 2025, sul regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (7) Le modifiche dell'allegato della convenzione FAL previste avvicinerebbero tale allegato a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1239 e alle norme commerciali concordate per l'attuazione di tale regolamento, in particolare rendendo obbligatoria l'interfaccia unica per effettuare le trasmissioni elettroniche, evitando la ripetizione degli elementi di dati e il ricorso alla documentazione cartacea per la trasmissione delle informazioni e dispensando dall'obbligo di firma manuale. (8) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione. (9) È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105 a sessione è sostenere l'adozione delle modifiche delle seguenti risoluzioni sugli standard di prestazione in relazione all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare: A.699(17), A.700(17), MSC.148(77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804(19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) e A.811(19). Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46 a sessione è sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale. Articolo 3 1.   Le posizioni da adottare a nome dell'Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO. 2.   Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente C. BEAUNE ( 1 ) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146 ). ( 2 ) Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE ( GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64 ).

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La Decisione 2022/644 è il riferimento per chi opera nel settore marittimo e deve comprendere l'allineamento tra le norme IMO e la normativa UE sulla sicurezza marittima, in particolare la Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e il Regolamento 2019/1239 sull'interfaccia unica marittima. Armatori, società di classificazione, costruttori navali e consulenti marittimi la consultano per comprendere l'evoluzione degli standard GMDSS, i requisiti di certificazione dell'equipaggiamento e l'obbligatorietà della trasmissione elettronica dei dati portuali secondo le norme commerciali concordate.

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