Decisione UE In vigore

Decisione UE 0643/2025

Decisione (UE) 2025/643 del Consiglio, del 24 marzo 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde

Pubblicato: 24/03/2025 In vigore dal: 24/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità operative del Protocollo di partenariato nella pesca tra l'UE e Cabo Verde per il periodo 2024-2029?

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La Decisione (UE) 2025/643 approva il Protocollo (2024-2029) che regola le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione europea nelle acque di Cabo Verde. Il protocollo si applica ai soggetti operanti nel settore della pesca dell'UE e riguarda direttamente le imprese ittiche che intendono esercitare attività di pesca nella zona di pesca caboverdiana. In pratica, il protocollo consente ai pescherecci comunitari di operare in quelle acque secondo regole concordate, mentre promuove una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e il rispetto di condizioni di lavoro dignitose nel settore. La Commissione europea è incaricata di notificare il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo e di gestire le eventuali modifiche future attraverso una procedura semplificata, previa valutazione del Consiglio secondo criteri di sostenibilità e compatibilità con le norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/643 del Consiglio, del 24 marzo 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde EN: Council Decision (EU) 2025/643 of 24 March 2025 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol (2024-2029) implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cabo Verde

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/643 28.3.2025 DECISIONE (UE) 2025/643 DEL CONSIGLIO del 24 marzo 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2024/2152 del Consiglio ( 2 ) , il protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde («protocollo») è stato firmato il 23 luglio 2024, fatta salva la sua conclusione in data successiva. (2) Scopo del protocollo è permettere ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde e consentire all’Unione e a Cabo Verde di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Cabo Verde. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione. (4) Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe procedere alle notifiche di cui all’articolo 18 del protocollo (5) L’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde ( 3 ) («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e del protocollo. Tale commissione mista ha il potere di approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. (6) È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga. (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e ha espresso il suo parere il 5 luglio 2024, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde è approvato a nome dell’Unione europea ( 5 ) . Articolo 2 La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 18 del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dal protocollo ( 6 ) . Articolo 3 Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente C. SIEKIERSKI ( 1 ) Approvazione dell'11 febbraio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2024/2152 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e all’applicazione provvisoria del protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde ( GU L, 2024/2152, 21.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2152/oj ). ( 3 ) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ( GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ( 5 ) Il testo del protocollo è pubblicato in GU L, 2024/2151, 21.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2151/oj . ( 6 ) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio. ALLEGATO PROCEDURA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO DA ADOTTARE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MISTA Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 9 dell’accordo e agli articoli 6 e 9 del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono. 1) La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca; b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei dati statistici, biologici e di altro tipo più recenti e pertinenti trasmessi alla Commissione. 2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista. 3) Il Consiglio valuta la conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al punto 1. 4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5) Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione. Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 9 dell’accordo e agli articoli 6 e 9 del protocollo, la posizione da adottare da parte dell’Unione adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi operative consolidate. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/643/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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