Decisione UE In vigore

Decisione UE 0638/2019

Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Pubblicato: 15/04/2019 In vigore dal: 15/04/2019 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulle modifiche degli allegati della Convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/638 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea, riguardante le modifiche agli allegati II, VIII e IX. In sostanza, l'UE sostiene l'introduzione di nuove voci per i rifiuti di plastica (sia pericolosi che non pericolosi) nel sistema di controllo transfrontaliero, al fine di migliorare la gestione ambientale e prevenire l'esportazione verso paesi senza infrastrutture adeguate. La decisione riguarda principalmente gli Stati membri dell'UE, le autorità competenti per il controllo dei rifiuti e le imprese che operano nel settore della gestione e del commercio di rifiuti plastici. Praticamente, la modifica comporterà che i rifiuti di plastica non pericolosi dovranno essere sottoposti al sistema di controllo della Convenzione (allegato II), mentre i rifiuti di plastica pericolosi entreranno nell'allegato VIII, e la voce B3010 dell'allegato IX sarà modificata per chiarire quali plastiche non pericolose possono continuare a circolare liberamente. Un aspetto rilevante è che l'UE propone di mantenere le attuali condizioni per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo, utilizzando le procedure OCSE per evitare controlli supplementari.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento EN: Council Decision (EU) 2019/638 of 15 April 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union at the fourteenth meeting of the Conference of the Parties with regard to certain amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

Testo normativo

24.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 109/19 DECISIONE (UE) 2019/638 DEL CONSIGLIO del 15 aprile 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall'Unione ai sensi della decisione 93/98/CEE del Consiglio ( 1 ) . (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) attua la convenzione e la decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero («decisione dell'OCSE») nell'Unione. (3) Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche della convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate a una riunione della conferenza delle parti. (4) Alla sua quattordicesima riunione la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche degli allegati della convenzione. Tali modifiche aggiungerebbero voci negli allegati II e VIII della convenzione e modificherebbero la voce B3010 nell'allegato IX della convenzione. (5) Le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione, presentate dalla Norvegia, sono state distribuite alle parti il 26 ottobre 2018. Una correzione della proposta di modifica dell'allegato IX è stata distribuita alle parti il 6 dicembre 2018. In base alle proposte, i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della convenzione, rientrerebbero nel sistema di controllo previsto dalla convenzione, mentre i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell'ambito della voce modificata B3010 dell'allegato IX della convenzione continuerebbero a essere oggetto di scambio tra paesi fatte salve le attuali condizioni conformemente alla convenzione. (6) L'Unione dovrebbe sostenere gli obiettivi delle modifiche proposte degli allegati della convenzione, in quanto contribuiranno a migliorare i controlli sulle esportazioni di rifiuti di plastica, a evitare che queste siano effettuate verso paesi che non dispongono di infrastrutture adeguate per una raccolta efficace e una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente, a sostenere una gestione dei rifiuti di plastica rispettosa dell'ambiente, a ridurre i rischi che questi ultimi finiscano nell'ambiente e a prevenire il problema ambientale dei rifiuti marini a livello mondiale. L'Unione dovrebbe tuttavia proporre e sostenere cambiamenti alle modifiche degli allegati della convenzione proposte dalla Norvegia, al fine di chiarire l'ambito di applicazione di tali modifiche e migliorare il testo, nonché stabilire un'opportuna data successiva per l'applicazione di dette modifiche rispetto a quanto previsto all'articolo 18 della convenzione, facilitando così la loro attuazione ed esecuzione. (7) È opportuno mantenere l'attuale situazione relativa alle spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, all'interno dell'Unione e del SEE e, pertanto, non utilizzare il sistema di controllo derivante dall'aggiunta di una voce nell'allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine l'Unione dovrebbe, se necessario, utilizzare le procedure di cui alla decisione dell'OCSE e la procedura per accordi o convenzioni bilaterali, multilaterali o regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con parti o non parti conformemente alla convenzione per assicurare che non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE, a seguito dell'adozione della modifica dell'allegato II della convenzione o la modifica della voce B3010 dell'allegato IX della convenzione. (8) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti relativa alle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione, in quanto tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione e potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è sostenere l'adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica, fatte salve le seguenti considerazioni: a) l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell'allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che detta voce sia chiaramente definita, tra l'altro, con una chiara formulazione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, al fine di facilitare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione all'aggiunta della nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione; b) l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell'allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi; c) l'Unione sostiene la proposta della Norvegia di modificare la voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi (che non devono essere soggetti al sistema di controllo, a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell'allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell'allegato III della convenzione) nell'allegato IX della convenzione, a condizione che tale proposta sia modificata al fine di: i) chiarire l'ambito di applicazione, cosicché soltanto i materiali di plastica non miscelati destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, preferibilmente limitati all'operazione R3 nell'allegato IV della convenzione siano inclusi nella voce; ii) migliorare il testo e semplificare la definizione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, in maniera da agevolare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione alla modifica di tale voce, in particolare in quanto detta voce è collegata alla voce proposta per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione; d) l'Unione propone e sostiene la fissazione di un'opportuna data successiva per l'applicazione delle modifiche rispetto alla data prevista all'articolo 18 della convenzione. 2.   Nel caso l'aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II o la modifica della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione sia adottata alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, o nel caso entrambe siano adottate, l'Unione, se necessario, adotta le misure richieste a norma della decisione dell'OCSE e dell'articolo 11 della convenzione per garantire che gli attuali controlli sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, restino impregiudicati all'interno dell'Unione e del SEE. Articolo 2 Alla luce dell'andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019 Per il Consiglio Il presidente P. DAEA ( 1 ) Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) ( GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0638/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2019/638 è il riferimento normativo per chi opera nel controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi secondo la Convenzione di Basilea, affrontando tematiche di gestione ambientale dei rifiuti plastici, esportazioni di rifiuti e compliance normativa. Consulenti ambientali, operatori del settore rifiuti e autorità competenti la consultano per comprendere gli obblighi di controllo, le classificazioni dei rifiuti plastici (pericolosi e non pericolosi), le procedure di notifica e autorizzazione, e le eccezioni previste per le spedizioni intra-UE secondo la decisione OCSE.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →