Decisione UE In vigore

Decisione UE 0637/2022

Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

Pubblicato: 13/04/2022 In vigore dal: 13/04/2022 Documento ufficiale

Qual è l'importo totale di assistenza finanziaria stanziato dall'UE per le forze armate ucraine secondo la Decisione (PESC) 2022/637 e quali sono le tipologie di equipaggiamento finanziabili?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 13 aprile 2022, modifica e incrementa il finanziamento per l'assistenza alle forze armate ucraine nell'ambito dello Strumento Europeo per la Pace. L'importo di riferimento finanziario totale è stato portato a 150 milioni di euro, suddiviso in tre fasi successive di incremento (50 milioni iniziali, 50 milioni aggiunti a marzo 2022, e ulteriori 50 milioni con questa decisione). Le risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante. La misura di assistenza ha una durata complessiva di 60 mesi dall'adozione della decisione originaria, con spese ammissibili a partire dal 1° gennaio 2022. Almeno il 66% dell'importo finanziario deve coprire spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022, data dell'intensificazione del conflitto.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine EN: Council Decision (CFSP) 2022/637 of 13 April 2022 amending Decision (CFSP) 2022/339 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces

Testo normativo

19.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 117/36 DECISIONE (PESC) 2022/637 DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 ( 1 ) , che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine. (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 ( 2 ) , che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 aumentando l’importo di riferimento finanziario portandolo a 100 000 000 EUR. (3) Alla luce dell’aggressione armata da parte della Federazione russa contro l’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR destinati a finanziare l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine. La durata della misura di assistenza dovrebbe altresì essere prorogata di 24 mesi. (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata: 1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.»; 2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 150 000 000 EUR.»; 3) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 150 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci degli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»; 4) all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1 o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 66 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute dall’11 marzo 2022.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine ( GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine ( GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45 ).

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La Decisione (PESC) 2022/637 rappresenta uno strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'UE, disciplinato dal Trattato sull'Unione Europea (articoli 28 e 41), e si inquadra nel più ampio Strumento Europeo per la Pace (European Peace Facility). I professionisti che operano in ambito di diritto internazionale, relazioni esterne dell'UE e gestione dei fondi comunitari devono considerare le modalità di rendicontazione amministrativa, i vincoli di destinazione delle risorse e i criteri di ammissibilità delle spese secondo la decisione (PESC) 2021/509.

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