Decisione UE In vigore

Decisione UE 0636/2022

Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

Pubblicato: 13/04/2022 In vigore dal: 13/04/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e la durata dell'assistenza militare dell'UE alle forze armate ucraine secondo la Decisione (PESC) 2022/636?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 13 aprile 2022, modifica il precedente regime di assistenza militare all'Ucraina aumentando significativamente i fondi disponibili. L'importo di riferimento finanziario totale viene portato a 1.350.000.000 EUR (dai precedenti 900 milioni), con un incremento di 450 milioni rispetto alla decisione del 23 marzo 2022. La misura si applica alla fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, nel contesto dell'aggressione armata della Federazione russa contro l'Ucraina. La durata complessiva della misura di assistenza è estesa a 60 mesi dall'adozione della decisione originaria (28 febbraio 2022), con una proroga di 24 mesi rispetto alla previsione iniziale. Un aspetto rilevante è che almeno il 66% dell'importo finanziario deve coprire spese sostenute a decorrere dall'11 marzo 2022, mentre le spese ammissibili decorrono dal 1° gennaio 2022 fino a una data da determinarsi successivamente dal Consiglio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza EN: Council Decision (CFSP) 2022/636 of 13 April 2022 amending Decision (CFSP) 2022/338 on an assistance measure under the European Peace Facility for the supply to the Ukrainian Armed Forces of military equipment, and platforms, designed to deliver lethal force

Testo normativo

19.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 117/34 DECISIONE (PESC) 2022/636 DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 ( 1 ) , che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza. (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 ( 2 ) , che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 aumentando l’importo di riferimento finanziario portandolo a 900 000 000 EUR. (3) Alla luce dell’aggressione armata da parte della Federazione russa contro l’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 24 mesi. (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata: 1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.»; 2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 350 000 000 EUR.»; 3) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 1 350 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»; 4) all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1 o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 66 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a decorrere dall’11 marzo 2022.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza ( GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza ( GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0636/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione (PESC) 2022/636 rappresenta un intervento nel quadro dello Strumento Europeo per la Pace (European Peace Facility), disciplinato dalla decisione (PESC) 2021/509, e riguarda l'assistenza finanziaria e militare nel contesto della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Gli amministratori delle misure di assistenza operano secondo le procedure di bilancio rettificativo dell'UE e devono rispettare i vincoli di ammissibilità delle spese e i limiti di utilizzo dei fondi approvati dal comitato competente.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →