Decisione UE In vigore

Decisione UE 0630/2024

Decisione (UE) 2024/630 del Consiglio, del 9 febbraio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte di emendamento degli allegati di tale convenzione presentate da varie parti

Pubblicato: 09/02/2024 In vigore dal: 09/02/2024 Documento ufficiale

Quali specie animali l'Unione europea intende proteggere attraverso la Decisione 2024/630 e quali sono gli obblighi che ne derivano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione 2024/630 del Consiglio stabilisce la posizione dell'UE alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), tenutasi a Samarcanda nel febbraio 2024. La decisione riguarda l'approvazione dell'inclusione di numerose specie animali negli allegati della convenzione, che rappresentano impegni vincolanti per l'Unione europea e i suoi Stati membri. In pratica, l'UE approva l'inserimento di specie come la lince balcanica, il pellicano peruviano, la focena del Baltico centrale e varie specie marine negli allegati I e II della convenzione, che comportano diversi livelli di protezione e restrizioni commerciali. Per quanto riguarda il Carcharias taurus (squalo toro), l'UE approva l'inclusione nell'allegato I ma con una riserva condizionata: qualora il diritto dell'UE non sia adeguato entro 90 giorni, la Commissione dovrà formulare una riserva formale secondo le procedure convenzionali. La decisione consente inoltre ai rappresentanti dell'UE di precisare la posizione durante i lavori della conferenza sulla base di nuove informazioni scientifiche, senza necessità di ulteriori delibere del Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/630 del Consiglio, del 9 febbraio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte di emendamento degli allegati di tale convenzione presentate da varie parti EN: Council Decision (EU) 2024/630 of 9 February 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the fourteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/630 20.2.2024 DECISIONE (UE) 2024/630 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte di emendamento degli allegati di tale convenzione presentate da varie parti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 82/461/CEE del Consiglio ( 1 ) , entrata in vigore il 1 o novembre 1983, l’Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione»). (2) Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per emendare gli allegati della convenzione. (3) Nella sua quattordicesima riunione, che si terrà a Samarcanda, Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare gli allegati della convenzione. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano gli allegati della convenzione saranno vincolanti per l’Unione. (5) L’Unione ha presentato una proposta per includere la focena della popolazione del Baltico centrale Phocoena phocoena nell’allegato I della convenzione. L’Unione dovrebbe approvare la propria proposta. Tali emendamenti proposti non richiederebbero alcuna modifica del diritto dell’Unione. (6) Altre parti della convenzione hanno presentato proposte per includere le specie e sottospecie Lynx lynx balcanicus , Pelecanus thagus , Pluvianellus socialis , la popolazione dell’Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis , Carcharias taurus , la popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus , la popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata, Tursiops truncatus gephyreus e la popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus , nell’allegato I della convenzone e per includere le specie Lynx lynx , Felis manul , Lama guanicoe , Tursiops truncatus gephyreus , Pelecanus thagus , Carcharias taurus , Glaucostegus cemiculus , Aetomylaeus bovinus , Rhinoptera marginata , Brachyplatystoma rousseauxii e Brachyplatystoma vaillantii nell’allegato II della convenzione. (7) L’Unione dovrebbe approvare tutte le proposte di cui sopra in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione, compreso il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e il relativo traguardo n. 4. (8) La proposta relativa all’inclusione della specie Carcharias taurus nell’allegato I della convenzione richiederebbe una modifica del diritto dell’Unione, in quanto l’attuale livello di protezione di cui godono tali specie nell’Unione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo III, paragrafo 5, della convenzione. Qualora tale modifica del diritto dell’Unione non sia entrata in vigore entro il termine di 90 giorni di cui all’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione, la Commissione, a nome dell’Unione, deve formulare una riserva a norma dell’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all’inclusione di tale specie nell’allegato I della convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente: a) approvare l’inclusione delle seguenti specie e sottospecie nell’allegato I della convenzione: — Lynx lynx balcanicus , — Pelecanus thagus , — Pluvianellus socialis , — la popolazione dell’Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis, — la popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus, — la popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata, — la popolazione del Baltico centrale di Phocoena phocoena, — Tursiops truncatus gephyreus , — la popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus; b) approvare l’inclusione della specie Carcharias taurus nell’allegato I della convenzione qualora non sia entrata in vigore alcuna modifica del diritto dell’Unione per quanto riguarda il livello di protezione di tale specie prima della scadenza del termine di 90 giorni di cui all’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione, la Commissione, a nome dell’Unione, formula una riserva ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all’inclusione di tale specie nell’allegato I della convenzione; c) approvare l’inclusione delle seguenti specie nell’allegato II della convenzione: — Lynx lynx, — Felis manul, — Lama guanicoe, — Tursiops truncatus gephyreus, — Pelecanus thagu,s — Carcharias taurus, — Glaucostegus cemiculu,s — Aetomylaeus bovinus, — Rhinoptera marginata, — Brachyplatystoma rousseauxii, — Brachyplatystoma vaillantii. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’articolo 1, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione da parte del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ( GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/630/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/630 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della conservazione della fauna selvatica, della biodiversità e della protezione ambientale internazionale. Esperti di diritto ambientale, funzionari delle amministrazioni pubbliche e organizzazioni di conservazione consultano questa decisione per comprendere gli obblighi dell'UE in materia di specie migratrici, allegati CMS, protezione della biodiversità e conformità al quadro globale di Kunming-Montreal.

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