Decisione di esecuzione (UE) 2022/624 della Commissione del 12 aprile 2022 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia
Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2022/624 riguardo al riesame delle misure antidumping sui prodotti siderurgici russi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/624 del 12 aprile 2022 chiude un procedimento di riesame intermedio parziale relativo ai dazi antidumping applicati alle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo (acciai non legati e legati) originari della Russia. Il procedimento era stato aperto su richiesta di Eurofer, l'associazione dei produttori europei di acciaio, e riguardava specificamente le pratiche di dumping del produttore russo PAO Severstal, al quale era stato applicato un dazio di 17,6 EUR per tonnellata. La decisione mantiene invariate le misure antidumping già in vigore, poiché il richiedente ha ritirato la domanda di riesame il 18 marzo 2022 e la Commissione ha verificato che la chiusura non contrasta con l'interesse dell'Unione. Il procedimento non ha comportato modifiche ai dazi, che rimangono compresi tra 17,6 e 96,5 EUR per tonnellata a seconda del produttore esportatore russo.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/624 della Commissione del 12 aprile 2022 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/624 of 12 April 2022 terminating the partial interim review of anti-dumping measures applicable to imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Russia
Testo normativo
13.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 115/185
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/624 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2022
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795
(
2
)
(il «regolamento iniziale») la Commissione europea (la «Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari, tra l’altro, della Russia (il «prodotto oggetto del riesame»).
1.2.
Domanda di riesame
(2)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (il «regolamento di base»). La domanda di riesame è stata presentata da Eurofer (il «richiedente») per conto di produttori dell’Unione e si limitava alla verifica delle pratiche di dumping relativamente a un produttore esportatore russo, PAO Severstal («Severstal»).
(3)
Il dazio istituito dal regolamento iniziale è un dazio fisso compreso tra 17,6 EUR e 96,5 EUR per tonnellata applicabile alle importazioni provenienti da singoli produttori esportatori russi, con un dazio residuo di 96,5 EUR per tonnellata applicato alle importazioni da tutte le altre società in Russia. Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni provenienti da Severstal è di 17,6 EUR per tonnellata.
1.3.
Apertura di un riesame intermedio parziale
(4)
La Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda Severstal. Il 18 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
(l’«avviso di apertura»).
(5)
Il periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2020.
1.4.
Parti interessate
(6)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato Severstal e le sue società collegate a trasmettere la risposta a un questionario entro un termine stabilito. Ha espressamente informato il richiedente e le autorità del paese esportatore in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. La Commissione ha inoltre invitato altre parti a manifestarsi e a comunicare le loro osservazioni a condizione che vi fosse un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
2.
RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(7)
Il 18 marzo 2022 il richiedente ha informato la Commissione di aver ritirato la domanda di riesame intermedio parziale.
(8)
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
(9)
Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che una chiusura dell’inchiesta di riesame sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.
(10)
La Commissione ha concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne Severstal senza modificare le misure in vigore.
3.
DIVULGAZIONE DELL’INFORMAZIONE
(11)
La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l’inchiesta in seguito al ritiro della domanda e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni contro la chiusura.
(12)
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping applicabile alle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Russia è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
).
(
3
)
GU C 18 del 18.1.2021, pag. 36
.
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La Decisione UE 2022/624 è lo strumento normativo di riferimento per le misure antidumping su acciai piatti laminati a caldo originari della Russia, applicabili secondo i codici NC e TARIC specificati. Importatori, trader e aziende siderurgiche consultano questa normativa per comprendere i dazi antidumping, le aliquote per singoli produttori esportatori e il regime tariffario applicabile alle importazioni da paesi terzi. La normativa richiama il regolamento UE 2016/1036 sulla difesa commerciale e il regolamento di esecuzione UE 2017/1795 che ha istituito i dazi iniziali.
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