Decisione UE In vigore

Decisione UE 0624/2021

Decisione (UE) 2021/624 del Consiglio del 12 aprile 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione

Pubblicato: 12/04/2021 In vigore dal: 12/04/2021 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la Decisione UE 2021/624 alla Convenzione sul regime comune di transito e quali sono le ragioni principali di questi aggiornamenti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/624 del Consiglio del 12 aprile 2021 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare le Appendici I e III della Convenzione sul regime comune di transito, sottoscritta nel 1987 tra la CEE, Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. Le modifiche riguardano principalmente tre aspetti: l'aggiornamento dell'articolo 50 dell'Appendice I per allinearlo alle recenti modifiche del Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 sulla richiesta di trasferimento del recupero dell'obbligazione doganale; la proroga della validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo, al fine di garantire maggiore flessibilità operativa nel transito e ridurre i costi amministrativi per le autorità doganali; l'inclusione del Regno Unito come paese di transito comune nell'Appendice III, in seguito alla sua uscita dall'Unione europea, con specifiche disposizioni per l'applicazione del codice doganale dell'Unione in Irlanda del Nord secondo il protocollo Ireland/Northern Ireland. La decisione si applica ai rappresentanti dell'Unione nel Comitato congiunto istituito dalla Convenzione, che potranno concordare modifiche minori senza necessità di ulteriori decisioni del Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/624 del Consiglio del 12 aprile 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2021/624 of 12 April 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Convention between the European Economic Community, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation, on a common transit procedure as regards amendments of Appendices I and III to that Convention

Testo normativo

16.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131/168 DECISIONE (UE) 2021/624 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito ( 1 ) («convenzione») è stata conclusa il 20 maggio 1987 ed è entrata in vigore il 1 o gennaio 1988. (2) A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche delle appendici della convenzione. (3) All’inizio del 2021 il comitato congiunto deve adottare una decisione sulle modifiche delle appendici I e III della convenzione. (4) L’articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 2 ) («regolamento di esecuzione»), relativo alla richiesta di trasferimento del recupero dell’obbligazione doganale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione ( 3 ) . È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 50 dell’appendice I della convenzione, che riprende l’articolo 311 del regolamento di esecuzione. (5) L’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione, relativo alla procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione ( 4 ) . La validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo è stata prorogata per consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali,. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice I, articolo 79, e l’appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l’allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, del regolamento di esecuzione. (6) Quando il codice doganale dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, il Regno Unito aderirà alla convenzione quale parte contraente distinta ( 5 ) e si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che forma parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 6 ) . La convenzione contiene riferimenti ai nomi degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi di transito comune e ai codici paese corrispondenti. È pertanto necessario modificare l’appendice III della convenzione per precisare che il Regno Unito è un paese di transito comune e che il codice doganale dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla garanzia, si applica in Irlanda del Nord. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione poiché tali modifiche saranno vincolanti per l’Unione. (8) È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto in occasione della sua 33 a riunione o in una riunione successiva, o mediante procedura scritta, con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto ( 7 ) . I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato congiunto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l’immissione in libera pratica e l’uscita dal territorio doganale dell’Unione ( GU L 234 dell’11.9.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 206 del 30.6.2020, pag. 8 ). ( 5 ) Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all’invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1987] ( GU L 317 del 14.12.2018, pag. 47 ). ( 6 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 7 ) Cfr. documento ST 6126/21 suhttp://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione UE 2021/624 è rilevante per chi opera nel settore doganale e del transito internazionale, in particolare per quanto riguarda il regime comune di transito, la garanzia doganale, i certificati di esonero dalla garanzia e le procedure di continuità operativa nel transito. Agenti doganali, spedizionieri e operatori logistici devono conoscere gli aggiornamenti su obbligazione doganale, trasferimento del recupero, codice doganale dell'Unione e le nuove disposizioni relative al Regno Unito e all'Irlanda del Nord nel contesto del protocollo post-Brexit.

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