Decisione UE In vigore

Decisione UE 0613/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/613 della Commissione, del 24 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica in Ungheria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/496 notificata con il numero C(2025) 1898

Pubblicato: 24/03/2025 In vigore dal: 24/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza stabilite dall'UE contro l'afta epizootica in Ungheria e quali aree sono interessate dalle restrizioni?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/613 della Commissione europea del 24 marzo 2025 stabilisce misure di emergenza per contenere un focolaio di afta epizootica confermato il 6 marzo 2025 in Ungheria, nel distretto di Győr-Moson-Sopron, vicino al confine slovacco. La decisione si applica all'Ungheria e alla Slovacchia, coinvolgendo allevatori, operatori del settore zootecnico e autorità veterinarie nazionali. In pratica, vengono istituite due zone in Ungheria: una zona di protezione con raggio di 3 km e una zona di sorveglianza con raggio di 10 km, entrambe centrate sulle coordinate del focolaio, oltre a una zona di sorveglianza in Slovacchia che comprende specifici comuni nei distretti di Dunajská Streda e Komárno. Queste misure rimangono in vigore fino al 30 aprile 2025 e prevedono restrizioni ai movimenti di animali e prodotti per prevenire la diffusione della malattia. La decisione abroga la precedente decisione (UE) 2025/496 per adeguare il calendario delle misure, in particolare riguardo alla pulizia e disinfezione dello stabilimento colpito.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/613 della Commissione, del 24 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica in Ungheria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/496 [notificata con il numero C(2025) 1898] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/613 of 24 March 2025 concerning certain emergency measures relating to foot and mouth disease in Hungary and repealing Implementing Decision (EU) 2025/496 (notified under document C(2025) 1898)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/613 25.3.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/613 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica in Ungheria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/496 [notificata con il numero C(2025) 1898] (I testi in lingua ungherese e slovacca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), considerando quanto segue: (1) L'afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell'ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in animali delle specie elencate sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'afta epizootica, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/496 della Commissione ( 4 ) , adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie relative al focolaio di afta epizootica confermato il 6 marzo 2025 in uno stabilimento che detiene bovini nel distretto ungherese di Győr-Moson-Sopron, nelle immediate vicinanze del confine con la Slovacchia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/496 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in Ungheria e la zona di sorveglianza istituita in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in seguito alla comparsa di detto focolaio, devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2025/496 stabilisce inoltre che le misure da applicare obbligatoriamente in tali zone si devono applicare almeno fino ai termini di cui a detto allegato. (5) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/496, le misure di emergenza da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione e il calendario della loro applicazione sono stati riveduti, in particolare per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione preliminari dello stabilimento colpito. Di conseguenza, la durata di tali misure deve essere prorogata. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Ungheria e come zona di sorveglianza per la Slovacchia dovrebbero quindi essere definite in termini sia di spazio che di tempo nell'allegato della presente decisione di esecuzione tenendo conto del calendario riveduto di tali misure, al fine di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento colpito in Ungheria ad altre parti di tale Stato membro, ad altri Stati membri o a paesi terzi. Fare chiarezza a livello di Unione adottando un atto giuridico dell'Unione che stabilisca l'estensione precisa di tali aree e le misure da applicarvi è necessario anche per prevenire perturbazioni ingiustificate dei movimenti di animali e dei relativi prodotti nell'Unione, come pure delle esportazioni verso paesi terzi. (6) È pertanto necessario ridefinire rapidamente a livello di Unione le misure applicabili nella zona soggetta a restrizioni per l'afta epizootica in Ungheria, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, e nella zona di sorveglianza in Slovacchia, in collaborazione con detti Stati membri. (7) La decisione di esecuzione (UE) 2025/496 dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L'Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente una zona soggetta a restrizioni in Ungheria, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e una zona di sorveglianza in Slovacchia, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   L'Ungheria e la Slovacchia provvedono affinché: a) le zone di protezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell'allegato; e b) le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato. Articolo 2 La decisione di esecuzione (UE) 2025/496 è abrogata. Articolo 3 L'Ungheria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/496 della Commissione, dell'11 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'afta epizootica in Ungheria ( GU L, 2025/496, 12.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/496/oj ). ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Paese Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Ungheria HU-FMD-2025-00001 Zona di protezione Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.745480, Long. 17.694840 30.4.2025 Zona di sorveglianza Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.745480, Long. 17.694840, excluding the areas contained in the protection zone 30.4.2025 Slovacchia HU-FMD-2025-00001 Zona di sorveglianza In district Dunajská Streda: the municipalities of Medveďov, Sap, Baloň, Čiližská Radvaň and Kľúčovec. In district Komárno: the municipalities of Číčov, Trávnik and Klížska Nemá. 30.4.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/613/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2025/613 riguarda le misure di sanità animale e il controllo delle malattie trasmissibili secondo il regolamento (UE) 2016/429. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le restrizioni alle zone di protezione e sorveglianza, i movimenti di bestiame e l'export di prodotti animali verso paesi terzi. Commercialisti e consulenti aziendali che assistono imprese agricole devono considerare l'impatto economico delle restrizioni, le zone ADIS (Anagrafe Digitale Italiana Stalle) e i termini di applicazione delle misure fino al 30 aprile 2025.

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