Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2019) 2831 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 riguardo ai controlli sui residui negli animali e prodotti di origine animale del Regno Unito?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 del 11 aprile 2019 modifica la precedente decisione 2011/163/UE per includere il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le sue dipendenze della Corona (Guernsey, Isola di Man, Jersey) nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare verso l'UE animali e prodotti di origine animale. Questa decisione è stata adottata in previsione della data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, fissata al 13 aprile 2019, per evitare perturbazioni negli scambi commerciali. Il Regno Unito ha presentato piani di sorveglianza dei residui per bovini, ovini, caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina e miele, che sono stati ritenuti conformi alle garanzie richieste dalla direttiva 96/23/CE. La decisione si applica a partire dal 13 aprile 2019, salvo che il diritto dell'Unione continui ad applicarsi al Regno Unito in quella data. Per le aziende che operano nel settore agroalimentare e negli scambi commerciali con il Regno Unito, questa norma rappresenta il riconoscimento ufficiale dei piani di controllo britannici come equivalenti agli standard UE per l'importazione di prodotti di origine animale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2831] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/600 of 11 April 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2019) 2831) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
12.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 103/35
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/600 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 2831]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE
(
1
)
, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476
(
2
)
, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
(2)
A norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.
(3)
La decisione 2011/163/UE della Commissione
(
3
)
approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione.
(4)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani per tale paese e le dipendenze della Corona in merito a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d'allevamento e miele. Tali piani offrono garanzie sufficienti ed è opportuno che siano approvati.
(5)
Pertanto, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi stabilito dalla decisione 2011/163/UE per i quali i piani sono approvati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.
(6)
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
(7)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
(
1
)
GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10
.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (
GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (
GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40
).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:
1)
tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente:
«GB
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
2)
tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente:
«GG
Guernsey
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
3)
tra le voci relative a Israele e all'India, è inserita la voce seguente:
«IM
Isola di Man
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
4)
tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente:
«JE
Jersey
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0600/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione (UE) 2019/600 disciplina i piani di sorveglianza dei residui secondo la direttiva 96/23/CE, stabilendo i requisiti per l'importazione di prodotti zootecnici dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona. Operatori del settore agroalimentare, importatori e esportatori devono conoscere questa normativa per comprendere le condizioni di commercializzazione di carne, latte, uova e altri prodotti di origine animale provenienti da questi territori, nonché gli obblighi di controllo e certificazione richiesti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.