Decisione UE In vigore

Decisione UE 0592/2021

Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio del 7 aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Pubblicato: 07/04/2021 In vigore dal: 07/04/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2021/592 riguardo al clorpirifos e quali sono le implicazioni per le aziende che operano nel settore chimico e agricolo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/592 del 7 aprile 2021 autorizza l'Unione europea a presentare una proposta formale per includere il clorpirifos nell'Allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP). Il clorpirifos è un pesticida organofosforico che, sebbene già vietato nell'UE, continua ad essere utilizzato in altre parti del mondo e si diffonde nell'ambiente attraverso meccanismi di trasporto a lunga distanza, rappresentando un rischio per la salute umana e l'ambiente europeo.

La decisione si applica a livello internazionale e riguarda principalmente le aziende chimiche, i produttori agricoli e gli importatori che operano nel settore dei pesticidi. In pratica, la proposta mira a ottenere il divieto globale del clorpirifos attraverso un trattato internazionale, poiché le misure nazionali e dell'UE da sole non sono sufficienti a proteggere l'ambiente e la salute dai rischi derivanti dalla propagazione transfrontaliera di questa sostanza.

Per le aziende europee, questa decisione consolida il divieto già esistente del clorpirifos nell'UE (non approvato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari secondo il Regolamento 1107/2009, nei biocidi secondo il Regolamento 528/2012, e non registrato secondo REACH). L'inclusione nell'Allegato A della Convenzione di Stoccolma comporterebbe l'eliminazione progressiva e il divieto della produzione, dell'importazione e dell'utilizzo della sostanza a livello mondiale, rafforzando gli standard di protezione ambientale globali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio del 7 aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti EN: Council Decision (EU) 2021/592 of 7 April 2021 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of chlorpyrifos in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Testo normativo

13.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 125/52 DECISIONE (UE) 2021/592 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») con decisione la 2006/507/CE del Consiglio ( 1 ) . (2) L’Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L’allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare. (3) Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all’allegato D della convenzione, il clorpirifos presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente. (4) Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell’Unione nei prodotti fitosanitari. Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell’Unione nei biocidi. Inoltre, il clorpirifos non è registrato per nessun altro impiego a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , e di conseguenza non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell’Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno per fabbricante o importatore. (5) Sebbene il clorpirifos sia stato progressivamente eliminato nell’Unione, sembra che sia ancora utilizzato come pesticida e disperso nell’ambiente al di fuori dell’Unione. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del clorpirifos, le misure adottate a livello nazionale o dell’Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana. È pertanto necessaria un’azione internazionale su più vasta scala. (6) L’Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione presenta una proposta di inclusione del clorpirifos (n. CAS: 2921-88-2, n. CE 220-864-4) nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. La Commissione, a nome dell’Unione, comunica la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell’allegato D della convenzione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2021/592 riguarda inquinanti organici persistenti (POP), Convenzione di Stoccolma, pesticidi e regolamentazione chimica internazionale. Aziende chimiche, produttori agricoli e consulenti ambientali devono considerare il Regolamento 1107/2009 (prodotti fitosanitari), il Regolamento 528/2012 (biocidi) e il Regolamento REACH 1907/2006 per comprendere le restrizioni su sostanze come il clorpirifos e gli obblighi di conformità normativa.

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