Decisione di esecuzione (UE) 2022/572 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2022/572 e quali sono i requisiti che la Grecia ha dovuto soddisfare per avviare lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2022/572 del 4 aprile 2022 autorizza la Grecia a ricevere e trasmettere dati personali relativi all'immatricolazione dei veicoli nell'ambito della cooperazione transfrontaliera europea, a partire dal 9 aprile 2022. Questa decisione si basa sulla Decisione 2008/615/GAI, che disciplina il potenziamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. La Grecia ha dovuto completare un rigoroso processo di valutazione che includeva: la compilazione di questionari specifici sulla protezione dei dati e sullo scambio di dati di immatricolazione, una visita di valutazione condotta da esperti dei Paesi Bassi e Cipro, e un'esperienza pilota di successo con i Paesi Bassi. Il Consiglio dell'Unione europea ha verificato che la Grecia avesse pienamente implementato le disposizioni generali sulla protezione dei dati previste dal capo 6 della Decisione 2008/615/GAI nel proprio ordinamento nazionale. Solo dopo il consenso unanime di tutti gli Stati membri vincolati da tale decisione (9 dicembre 2021), è stato possibile adottare questa decisione di esecuzione. Per i professionisti che operano nel settore della sicurezza stradale, della gestione dei dati veicoli e della cooperazione transfrontaliera, questa decisione rappresenta l'apertura ufficiale del sistema di scambio automatizzato greco, con implicazioni per l'accesso ai dati di immatricolazione a livello europeo.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/572 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/572 of 4 April 2022 on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Greece
Testo normativo
8.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 109/64
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/572 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
(
1
)
, in particolare l’articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
(2)
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio
(
3
)
dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.
(3)
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
(4)
La Grecia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
(5)
La Grecia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi.
(6)
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Grecia e il gruppo di valutazione neerlandese e cipriota ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
(7)
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
(8)
Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Grecia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
(9)
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Grecia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
(10)
L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.
(11)
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
(12)
La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Grecia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1
.
(
2
)
Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
3
)
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12
).
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La Decisione UE 2022/572 riguarda lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV) e si applica nel contesto della Decisione 2008/615/GAI sulla cooperazione transfrontaliera. Professionisti che operano in ambito di protezione dei dati, sicurezza stradale e cooperazione europea consultano questa normativa per comprendere i requisiti di conformità sulla trasmissione di dati personali, le procedure di valutazione e i meccanismi di controllo transnazionali. I termini chiave includono: scambio automatizzato di dati, dati di immatricolazione, protezione dei dati, cooperazione transfrontaliera, visita di valutazione e esperienza pilota.
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