Decisione (UE) 2021/570 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestine
Quali sono gli obiettivi e le modalità della Decisione UE 2021/570 relativa alla partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione europea?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2021/570 del Consiglio del 24 ottobre 2019 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo che consente all'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea. L'obiettivo principale è stabilire un quadro normativo, finanziario e tecnico che regoli questa partecipazione, permettendo all'Autorità palestinese di ricevere assistenza tecnica e finanziaria dall'UE. Il protocollo si applica esclusivamente ai programmi dell'Unione i cui atti istitutivi prevedono esplicitamente la possibilità di partecipazione palestinese, senza comportare l'esercizio di poteri nelle varie politiche settoriali. La Commissione europea è autorizzata a stabilire, caso per caso, le modalità, le condizioni specifiche e i contributi finanziari applicabili alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, informando il gruppo di lavoro competente del Consiglio. L'applicazione provvisoria del protocollo decorre dalla data della firma, in attesa del completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore definitiva.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/570 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità palestinese ai programmi dell’Unione
EN: Council Decision (EU) 2021/570 of 24 October 2019 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authori
Testo normativo
8.4.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 121/1
DECISIONE (UE) 2021/570 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2019
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità palestinese ai programmi dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità palestinese ai programmi dell’Unione («protocollo»).
(2)
I negoziati si sono conclusi.
(3)
L’obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («Autorità palestinese») di partecipare ad alcuni programmi dell’Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia i principi per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all’Autorità palestinese di ricevere dall’Unione assistenza tecnica, in particolare assistenza finanziaria, nel contesto di tali programmi. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell’Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell’Autorità palestinese. La firma e l’applicazione provvisoria del protocollo, pertanto, non comportano l’esercizio, nell’ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all’atto di istituire i programmi.
(4)
È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità palestinese ai programmi dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, a norma del suo articolo 10, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore
(
1
)
.
Articolo 4
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell’Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell’Autorità palestinese a un determinato programma dell’Unione, compreso il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A.-K. PEKONEN
(
1
)
La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0570/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2021/570 riguarda cooperazione internazionale, accordi euromediterranei e assistenza finanziaria tecnica tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese. Professionisti che operano in relazioni esterne, diritto internazionale e gestione di programmi UE consultano questa normativa per comprendere i principi di partecipazione, le modalità di finanziamento e i vincoli procedurali applicabili agli accordi con partner extracomunitari.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.