Decisione UE In vigore

Decisione UE 0569/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/569 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

Pubblicato: 04/04/2022 In vigore dal: 04/04/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2022/569 e quali sono le condizioni per l'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Italia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/569 del Consiglio del 4 aprile 2022 autorizza l'Italia a partecipare al sistema europeo di scambio automatizzato di dati sul DNA a partire dal 9 aprile 2022. Questa decisione si basa sulla Decisione 2008/615/GAI, che disciplina la cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera tra gli Stati membri dell'UE. L'Italia ha dovuto completare un processo di valutazione rigoroso che includeva la compilazione di questionari sulla protezione dei dati, una visita di valutazione condotta da esperti tedeschi e austriaci, e un'esperienza pilota di successo con Germania e Austria. Il Consiglio ha verificato che l'Italia ha attuato pienamente le disposizioni generali sulla protezione dei dati previste dalla normativa europea, confermando il consenso di tutti gli Stati membri vincolati. Con questa autorizzazione, l'Italia può ora ricevere e trasmettere dati personali relativi ai profili del DNA per la consultazione automatizzata e la comparazione, secondo gli articoli 3 e 4 della Decisione 2008/615/GAI, contribuendo così alla sicurezza e alla cooperazione giudiziaria europea.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/569 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/569 of 4 April 2022 on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Italy

Testo normativo

8.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/58 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/569 DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( 1 ) , in particolare l’articolo 33, visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. (2) L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 3 ) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota. (3) L’Italia ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione. (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. (5) L’Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA. (6) L’Italia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania e l’Austria. (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco e austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA. (9) Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Italia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, l’Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. (11) L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. (13) La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l’Italia può ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . La presente decisione si applica conformemente ai trattati. Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente R. BACHELOT-NARQUIN ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 . ( 2 ) Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ).

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La Decisione UE 2022/569 riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, la cooperazione transfrontaliera e la protezione dei dati personali secondo la Decisione 2008/615/GAI. Autorità giudiziarie, forze di polizia e professionisti del settore della sicurezza consultano questa normativa per comprendere le modalità di accesso ai database DNA europei, i requisiti di conformità sulla privacy e le procedure di trasmissione dati tra Stati membri.

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