Decisione UE In vigore

Decisione UE 0564/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/564 della Commissione, del 14 febbraio 2024, relativa alle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189

Pubblicato: 14/02/2024 In vigore dal: 14/02/2024 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido secondo la Decisione UE 2024/564 e a cosa servono?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/564 della Commissione europea, pubblicata il 15 febbraio 2024, stabilisce le norme armonizzate che i produttori di caldaie a combustibile solido devono rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti europei di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. La norma di riferimento è la EN 303-5:2021+A1:2022, che si applica alle caldaie per riscaldamento alimentate a combustibili solidi (legna, pellet, carbone, biomassa) con potenza termica nominale fino a 500 kW, sia con alimentazione manuale che automatica. Questa norma armonizzata supporta due regolamenti europei fondamentali: il Regolamento delegato (UE) 2015/1187 relativo all'etichettatura energetica e il Regolamento (UE) 2015/1189 sulle specifiche di progettazione ecocompatibile. In pratica, quando un produttore dimostra che la sua caldaia rispetta la norma EN 303-5:2021+A1:2022, acquisisce automaticamente la presunzione di conformità ai requisiti essenziali stabiliti da questi regolamenti, semplificando le procedure di immissione sul mercato europeo. La norma definisce terminologia, requisiti tecnici, metodi di prova e marcatura, garantendo che i prodotti siano efficienti dal punto di vista energetico e rispettino i limiti di emissioni inquinanti.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/564 della Commissione, del 14 febbraio 2024, relativa alle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189 EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/564 of 14 February 2024 on harmonised standards for solid fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices drafted in support of Delegated Regulation (EU) 2015/1187 and Regulation (EU) 2015/1189

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/564 15.2.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/564 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2024 relativa alle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 7764 final ( 3 ) la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di stilare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 ( 4 ) e del regolamento (UE) 2015/1189 ( 5 ) . In particolare la Commissione ha chiesto al CEN di adattare la norma EN 303-5:2012 per la determinazione dell'efficienza energetica e delle emissioni inquinanti delle caldaie a combustibile solido e di estenderne il campo di applicazione alle caldaie a combustibile solido con potenza nominale compresa tra 500 e 1 000 kW e a quelle alimentate a biomassa non lignea. La Commissione ha anche chiesto al CEN di adattare le norme EN 303-5:2012 ed EN 13203-5:2015 o qualsiasi altra norma pertinente per determinare l'efficienza di riscaldamento dell'acqua delle caldaie miste a combustibile solido. (3) Sulla base della decisione di esecuzione C(2016) 7764 final, il CEN ha completato i lavori di adeguamento della norma armonizzata EN 303-5:2012 per la determinazione dell'efficienza energetica e delle emissioni inquinanti delle caldaie a combustibile solido. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi. (4) La Commissione ha pertanto concluso che il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021 poteva essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini della presunzione di conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE. (5) Il CEN ha ritirato la norma EN 303-5:2021 prima che il numero di riferimento fosse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'ha sostituita con la norma EN 303-5:2021+A1:2022 dopo la scadenza del termine di cui disponeva per accogliere la richiesta stabilito dalla decisione di esecuzione C(2016) 7764 final. (6) La modifica A1:2022 apportata alla norma EN 303-5:2021 non ha alcun effetto sulla conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/1187 e dal regolamento (UE) 2015/1189. (7) Il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021+A1:2022 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione ( 6 ) ai fini della presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , secondo l'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1025/2012. (8) È pertanto opportuno pubblicare il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021+A1:2022 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini della presunzione di conformità al regolamento delegato (UE) 2015/1187 e al regolamento (UE) 2015/1189, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE. (9) La comunicazione della Commissione 2017/C 076/01 ( 8 ) relativa all'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione rimanda alla norma europea EN 303-5:2012 e ad altre norme europee per rendere accessibili i metodi di misurazione e calcolo prima che gli estremi delle norme armonizzate siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Poiché la suddetta norma è stata ritirata e i metodi ivi indicati sono divenuti obsoleti, la comunicazione 2017/C 076/01 non è più pertinente. (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1189 che figurano nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj. ( 2 ) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ( GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj). ( 3 ) Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2016 relativa alla richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, degli apparecchi di riscaldamento supplementari, dei dispositivi di controllo della temperatura e dei dispositivi solari a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione e per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido a sostegno del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (C(2016) 7764 final). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari( GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj). ( 5 ) Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido ( GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1189/oj). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj). ( 7 ) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24 ). ( 8 ) Comunicazione 2017/C 076/01della Commissione nel quadro dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ( GU C 76 del 10.3.2017, pag. 1 ). ALLEGATO I Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 N. Riferimento della norma 1. EN 303-5:2021+A1:2022 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura ALLEGATO II Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1189 N. Riferimento della norma 1. EN 303-5:2021+A1:2022 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/564/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/564 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle caldaie a combustibile solido e deve garantire conformità ai requisiti di efficienza energetica e ecocompatibilità. Produttori, distributori e installatori consultano questa decisione per comprendere l'applicazione della norma EN 303-5:2021+A1:2022, che determina i metodi di calcolo dell'efficienza energetica, le emissioni inquinanti, l'etichettatura energetica e la marcatura CE. La norma armonizzata è essenziale per la presunzione di conformità ai Regolamenti delegati europei sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia.

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