Decisione (UE) 2025/559 del Consiglio, del 18 marzo 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all’adozione di una decisione sull’uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente
Cosa prevede la Decisione UE 2025/559 riguardo ai certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente negli scambi commerciali tra UE e Turchia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/559 del Consiglio, adottata il 18 marzo 2025, stabilisce la posizione dell'Unione europea per l'accettazione dei certificati di circolazione A.TR. (certificati di origine) rilasciati in formato elettronico negli scambi commerciali con la Turchia nell'ambito dell'unione doganale UE-Turchia. Questa decisione riguarda gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri che commerciano con la Turchia, permettendo loro di accettare certificati muniti di firma, timbro o visto digitali anziché richiedere necessariamente il formato cartaceo tradizionale.
La normativa ha effetto retroattivo a partire dall'8 luglio 2024, data dalla quale le autorità doganali hanno già iniziato ad accettare questi certificati elettronici. Questa scelta è stata motivata dall'esperienza positiva accumulata durante le misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19, quando gli scambi commerciali hanno dimostrato che i certificati digitali rappresentano una soluzione pratica e affidabile. La decisione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2025, fornendo un quadro giuridico stabile per le operazioni doganali.
Per le aziende e i commercialisti che operano nel commercio estero con la Turchia, questa normativa semplifica significativamente la documentazione doganale, riducendo i tempi di elaborazione e i costi amministrativi legati alla gestione dei certificati di circolazione. L'accettazione della forma elettronica facilita la tracciabilità e la conservazione della documentazione, allineandosi agli standard moderni di digitalizzazione dei processi doganali.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/559 del Consiglio, del 18 marzo 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all’adozione di una decisione sull’uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente
EN: Council Decision (EU) 2025/559 of 18 March 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Cooperation Committee established under the Agreement establishing an Association between the European Community and Turkey as regards the adoption of a decision on the use of A.TR movement certificates issued electronically
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/559
24.3.2025
DECISIONE (UE) 2025/559 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all’adozione di una decisione sull’uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo che crea un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia
(
1
)
(«accordo di associazione»), è stato firmato ad Ankara il 12 settembre 1963., Esso definisce la portata e il contenuto del rapporto di associazione. Le norme riguardanti la fase finale dell’unione doganale UE-Turchia sono stabilite nella
decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione
UE-Turchia, del 22 dicembre 1995
(
2
)
, entrata in vigore il 31 dicembre 1995 («decisione n. 1/95»).
(2)
Il consiglio di associazione UE-Turchia («consiglio di associazione») è stato istituito a norma dell’articolo 6 dell’accordo di associazione. A norma dell’articolo 24 dell’accordo di associazione, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
(3)
La decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 1969
(
3
)
, ha istituito il comitato di cooperazione doganale.
(4)
A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione n. 1/95, il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate per l’attuazione delle disposizioni doganali contenute in tale articolo.
(5)
L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale, del 26 luglio 2006
(
4
)
, stabilisce che il certificato di circolazione A.TR. costituisce il titolo giustificativo che dimostra il rispetto dei criteri per l’applicazione delle disposizioni sulla libera pratica di cui alla decisione n. 1/95.
(6)
All’inizio del 2020, a causa della pandemia di COVID-19, i contatti tra le autorità doganali dei paesi partner dell’UE e gli operatori economici sono stati sospesi in diversi paesi. Si è pertanto ritenuto opportuno adottare misure eccezionali applicabili su base di reciprocità mediante le quali potessero essere accettati i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitali delle autorità competenti oppure in forma dicopia del certificato originale, rilasciato in formato cartaceo o elettronico (vale a dire una copia acquisita digitalmente o disponibile online). Tali misure erano applicabili anche ai certificati di circolazione A.TR. ai fini della libera circolazione delle merci all’interno dell’unione doganale UE-Turchia.
(7)
Poiché le circostanze che hanno portato all’adozione di misure eccezionali non erano più considerate rilevanti, è stato deciso che tali misure cesseranno di applicarsi a decorrere dal 1
o
maggio 2024.
(8)
L’Unione e la Turchia hanno riconosciuto che l’esperienza degli scambi commerciali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 è stata positiva e hanno ritenuto opportuno istituire un quadro giuridico per reintrodurre tali buone pratiche. A tal fine una decisione del comitato di cooperazione doganale costituisce uno strumento giuridico adeguato per conseguire tale obiettivo.
(9)
A decorrere dall’8 luglio 2024 le autorità doganali degli Stati membri e la Turchia hanno iniziato ad accettare i certificati di circolazione A.TR rilasciati elettronicamente.
(10)
Per garantire la continuità con le buone pratiche che sono state ripristinate a decorrere dall’8 luglio 2024, il comitato di cooperazione doganale dovrebbe adottare una decisione sull’uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente con effetto retroattivo a decorrere da tale data.
(11)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale, dal momento che la decisione del comitato di cooperazione doganale avrà effetti giuridici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia è basata sul progetto di decisione del comitato di cooperazione doganale accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/oj
.
(
2
)
Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (
GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj
).
(
3
)
Decisione non pubblicata.
(
4
)
Decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 luglio 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (
GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2006/646/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/559/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2025/559 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio UE-Turchia e necessita di informazioni su certificati di circolazione A.TR., libera pratica delle merci, unione doganale UE-Turchia e documentazione doganale elettronica. Operatori economici, spedizionieri e consulenti doganali la consultano per comprendere le modalità di accettazione dei certificati digitali, la firma digitale nelle transazioni doganali e la semplificazione amministrativa negli scambi commerciali internazionali.
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