Decisione UE In vigore

Decisione UE 0549/2022

Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio del 17 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione

Pubblicato: 17/03/2022 In vigore dal: 17/03/2022 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla modifica degli allegati A e B della Convenzione di Minamata sul mercurio?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2022/549 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare durante la quarta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi nel marzo 2022. La Convenzione di Minamata è un trattato internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dai rilasci e dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti. L'UE sostiene l'adozione di modifiche agli allegati A e B della Convenzione che riguardano i prodotti contenenti mercurio e i processi di fabbricazione che utilizzano mercurio.

La posizione dell'Unione prevede il sostegno a modifiche che siano coerenti con la proposta presentata dall'UE il 30 aprile 2021, oppure coerenti con la normativa europea vigente (acquis dell'Unione), oppure che riguardino l'eliminazione progressiva di prodotti con mercurio non regolamentati né fabbricati nell'UE. In particolare, l'UE sostiene l'estensione dell'ambito di applicazione dell'allegato A ad altri prodotti con aggiunta di mercurio e l'introduzione di date di eliminazione progressiva, nonché misure per la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.

La decisione consente ai rappresentanti dell'Unione di affinare la posizione durante i negoziati in loco, in consultazione con gli Stati membri, senza necessità di ulteriori decisioni formali del Consiglio. Questo approccio flessibile riconosce che i negoziati internazionali richiedono adattamenti tattici rispetto alle posizioni iniziali, mantenendo però i principi fondamentali stabiliti dal Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio del 17 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2022/549 of 17 March 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union at the second segment of the fourth meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury as regards the adoption of a Decision to amend Annexes A and B to that Convention

Testo normativo

6.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/78 DECISIONE (UE) 2022/549 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ( 1 ) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. (2) Ai sensi della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») nel corso della sua prima riunione, le parti della convenzione («parti») dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali. (3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 10, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP dovrebbe esaminare gli allegati A e B della convenzione, e può valutare di modificarli, tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione (“segretariato») in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, della convenzione e della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l’ambiente e la salute umana. (4) Il 30 aprile 2021 l’Unione ha presentato al segretariato della convenzione una proposta di modifica degli allegati A e B della convenzione conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione ( 2 ) . La proposta dell’Unione volta a modificare l’allegato A della convenzione mira a estenderne l’ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure di regolamentazione del mercurio. La proposta dell’Unione volta a modificare l’allegato B della convenzione mira a introdurre una data di eliminazione progressiva per la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio. (5) Proposte di modifica dell’allegato A della convenzione sono state presentate anche dalla regione Africa e, congiuntamente, da Canada e Svizzera conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, della convenzione. (6) Nel secondo segmento della sua quarta riunione la COP dovrebbe prendere in considerazione solo le proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione presentate dalle parti conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione. (7) È opportuno che l’Unione sostenga le modifiche degli allegati A e B della convenzione nella misura in cui tali modifiche sono coerenti con la proposta dell’Unione o con l’acquis dell’Unione. (8) L’Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche dell’allegato A della convenzione concernenti i prodotti con aggiunta di mercurio nella misura in cui tali modifiche riguardano l’eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio che non sono né disciplinati dal diritto dell’Unione, né fabbricati nell’Unione. Nella misura in cui sono menzionate nella proposta della regione dell’Africa, l’Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche dell’allegato A della convenzione che riguardano le lampade fluorescenti compatte , le lampade fluorescenti lineari a trifosfori, le lampade fluorescenti a catodo freddo e le lampade fluorescenti con elettrodo esterno utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull’utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (9) Durante il secondo segmento della quarta riunione della COP, in programma dal 21 al 25 marzo 2022, le parti valuteranno l’adozione di una decisione di modifica degli allegati A e B della convenzione. (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, al secondo segmento della quarta riunione della COP poiché la decisione proposta, se adottata, avrà effetti giuridici in quanto le parti dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, al secondo segmento della quarta riunione della COP della convenzione è di sostenere l’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B e che: — sia coerente con la proposta dell’Unione presentata al segretariato della convenzione il 30 aprile 2021 a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione; ovvero — sia coerente con l’acquis dell’Unione; ovvero — riguardi l’eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio che non sono né disciplinati dal diritto dell’Unione né fabbricati nell’Unione; ovvero — riguardi le categorie di lampade contenenti mercurio di cui alla proposta della regione Africa a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della convenzione e per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull’utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE. Articolo 2 Alla luce dell’andamento del secondo segmento della quarta riunione della COP, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento in loco, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente B. POMPILI ( 1 ) Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio ( GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio ( GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23 ) ( 3 ) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88 ).

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La Decisione UE 2022/549 riguarda la Convenzione di Minamata sul mercurio, gli allegati A e B, l'eliminazione progressiva dei prodotti contenenti mercurio e la conformità con la direttiva RoHS (2011/65/UE). È rilevante per aziende che producono o commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade fluorescenti e catalizzatori, nonché per i responsabili della conformità normativa internazionale che devono allineare le loro operazioni agli obblighi derivanti dai trattati ambientali globali.

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