Decisione(UE) 2022/548 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2022 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/007 FR/Selecta
Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro in seguito alla domanda della Francia per il caso Selecta?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/548 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 4.074.296 EUR a favore della Francia, in relazione ai licenziamenti collettivi verificatisi presso l'azienda Selecta. Il FEG è uno strumento di solidarietà dell'Unione europea che fornisce assistenza finanziaria ai lavoratori collocati in esubero a seguito di significativi eventi di ristrutturazione, con l'obiettivo di facilitarne il reinserimento occupazionale dignitoso e sostenibile. La domanda francese, presentata il 12 ottobre 2021, è stata ritenuta conforme ai requisiti previsti dal regolamento (UE) 2021/691, superando così la valutazione di ammissibilità. L'importo stanziato rappresenta un contributo in conto capitale e di pagamento nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, con applicazione immediata dalla data di adozione della decisione (24 marzo 2022).
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Riferimento normativo
Decisione(UE) 2022/548 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2022 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/007 FR/Selecta
EN: Decision (EU) 2022/548 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2022 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from France – EGF/2021/007 FR/Selecta
Testo normativo
6.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 107/76
DECISIONE(UE) 2022/548 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2022
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/007 FR/Selecta
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 000 000 EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 12 ottobre 2021 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Selecta in Francia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 4 074 296 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 4 074 296 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 24 marzo 2022.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
).
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Il FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) è il principale strumento comunitario per supportare i lavoratori espulsi dal lavoro in caso di ristrutturazioni significative, operando secondo il regolamento (UE) 2021/691 e soggetto al limite massimo annuale di 186 milioni di EUR stabilito dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Consulenti del lavoro e responsabili HR devono conoscere le procedure di domanda, i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione dei contributi per assistere le aziende e i lavoratori interessati da crisi occupazionali.
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