Decisione UE In vigore

Decisione UE 0545/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 03/04/2019 In vigore dal: 03/04/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 riguardo ai depositari centrali di titoli del Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 del 3 aprile 2019 modifica una precedente decisione della Commissione europea relativa al riconoscimento dell'equivalenza normativa dei depositari centrali di titoli (CSD) del Regno Unito secondo il Regolamento (UE) n. 909/2014. In pratica, la decisione riguarda il riconoscimento temporaneo che il quadro normativo britannico per i depositari centrali di titoli è equivalente a quello dell'Unione europea, garantendo continuità operativa per i servizi di deposito e regolamento titoli forniti agli operatori dell'UE.

La modifica è stata necessaria perché il Consiglio europeo ha prorogato il periodo previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea il 22 marzo 2019, rendendo inapplicabile la decisione precedente che era condizionata a specifiche scadenze. La nuova versione mantiene la protezione dei servizi critici forniti dai CSD britannici agli operatori dell'Unione, prevenendo rischi operativi e di continuità nel caso di una Brexit senza accordo.

La decisione si applica automaticamente se il Regno Unito recede dall'Unione senza un accordo di recesso dopo la scadenza del periodo di proroga. Tuttavia, non si applica se entro quella data entra in vigore un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE, nel qual caso le disposizioni dell'accordo stesso regolerebbero la materia.

Per gli operatori finanziari e le istituzioni dell'UE, questa decisione garantisce stabilità normativa e continuità operativa nei servizi di settlement e deposito titoli, evitando interruzioni che potrebbero destabilizzare i mercati finanziari europei durante il periodo di transizione post-Brexit.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/545 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2030 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

4.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/11 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/545 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ( 1 ) , in particolare l'articolo 25, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 ( 2 ) , tale decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro quella data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. (2) Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/476 ( 3 ) che proroga il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza non sarà soddisfatta la seconda condizione necessaria per l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030, vale a dire che il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea non sia stato prorogato. (3) Tuttavia, i motivi che giustificano la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 continuano a essere validi indipendentemente da qualsiasi proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, in caso di recesso senza accordo dopo il periodo di proroga, persistono rischi potenziali in relazione a taluni servizi forniti agli operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli che sono già stati autorizzati nel Regno Unito e non possono essere sostituiti a breve termine. È pertanto opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 si applichi se il Regno Unito recede dall'Unione senza un accordo. (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030. (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantirne l'applicazione nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo di recesso dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, prorogato dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, la presente decisione non si applica se entro la data di cui al secondo comma del presente articolo è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 47 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1 ).

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La Decisione 2019/545 è rilevante per chi opera nel settore dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali, in particolare riguardo a depositari centrali di titoli, equivalenza normativa e Regolamento CSDR (909/2014). Intermediari finanziari, banche custodi e operatori di mercato consultano questa normativa per comprendere il riconoscimento dell'equivalenza normativa britannica, la continuità dei servizi di settlement e deposito, e le implicazioni della Brexit sulla regolamentazione dei CSD.

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