Decisione (UE) 2022/544 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/544 riguardo alle operazioni della Guardia di Frontiera e Costiera europea in Moldova?
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La Decisione UE 2022/544 del Consiglio del 4 aprile 2022 approva l'accordo di status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova che consente all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di svolgere attività operative nel territorio moldavo. L'accordo è necessario perché i membri delle squadre di gestione delle frontiere dell'UE possano esercitare poteri esecutivi in un paese terzo, come previsto dal regolamento Frontex (UE) 2019/1896. La decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen. L'accordo era stato firmato il 17 marzo 2022 e la presente decisione ne sancisce la conclusione definitiva, entrando in vigore il giorno stesso dell'adozione. È importante notare che Irlanda e Danimarca non partecipano a questa decisione: l'Irlanda non è vincolata dall'acquis di Schengen, mentre la Danimarca ha sei mesi per decidere se recepirla nel proprio ordinamento.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/544 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
EN: Council Decision (EU) 2022/544 of 4 April 2022 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Moldova
Testo normativo
6.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 107/16
DECISIONE (UE) 2022/544 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2022/449 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo») è stato firmato il 17 marzo 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)
In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896
(
3
)
prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(3)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’
acquis
di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
4
)
; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’
acquis
di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(5)
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo») è approvato a nome dell’Unione
(
5
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(
1
)
Approvazione del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2022/449 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (
GU L 91 del 18.3.2022, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (
GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’
acquis
di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
5
)
Il testo dell’accordo è pubblicato nella
GU L 91 del 18.3.2022, pag. 4
.
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La Decisione UE 2022/544 riguarda l'accordo di status tra UE e Moldova per le operazioni di Frontex, disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1896 sulla guardia di frontiera e costiera europea. È rilevante per chi opera nel settore della gestione delle frontiere, della sicurezza interna e della cooperazione internazionale dell'Unione europea, nonché per gli Stati membri che partecipano all'acquis di Schengen e alle operazioni coordinate di controllo frontaliero.
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