Decisione di esecuzione (PESC) 2022/539 del Consiglio del 4 aprile 2022 che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione di esecuzione (PESC) 2022/539 alle misure restrittive contro la Siria?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (PESC) 2022/539 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 aprile 2022 modifica la precedente Decisione 2013/255/PESC relativa alle sanzioni contro la Siria. In particolare, il provvedimento sopprime due nominativi dalla lista delle persone fisiche sottoposte a misure restrittive: Bashar Mohammad ASSI (voce 270) e Khaldoun AL-ZOUBI (voce 286). Questa modifica dell'allegato I della decisione originaria comporta la rimozione di questi soggetti dal regime sanzionatorio europeo, consentendo loro di operare senza le limitazioni precedentemente imposte. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, producendo effetti immediati sullo status giuridico dei soggetti interessati e sugli obblighi di compliance delle istituzioni finanziarie e delle imprese europee.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (PESC) 2022/539 del Consiglio del 4 aprile 2022 che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2022/539 of 4 April 2022 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Testo normativo
5.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 106/13
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/539 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
(2)
A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, risulta opportuno sopprimere due voci dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2013/255/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(
1
)
GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14
.
ALLEGATO
Le voci seguenti sono soppresse dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC:
270.
Bashar Mohammad ASSI;
286.
Khaldoun AL-ZOUBI.
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La Decisione di esecuzione (PESC) 2022/539 riguarda le sanzioni internazionali, le misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) e il regime sanzionatorio dell'UE contro la Siria. Professionisti del compliance, esperti di diritto internazionale e operatori finanziari consultano questa normativa per verificare gli obblighi di due diligence, le liste di screening e la conformità alle restrizioni su conti bancari, trasferimenti di fondi e operazioni commerciali con soggetti sanzionati.
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