Decisione (UE) 2021/536 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono i requisiti per il riconoscimento dell'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito dopo la Brexit?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/536 riconosce l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito rispetto a quelli prodotti nell'Unione europea, a partire dall'1 gennaio 2021. Questo significa che i materiali forestali britannici (nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati") possono essere commercializzati nell'UE alle stesse condizioni dei materiali UE, senza necessità di ulteriori controlli o certificazioni. La Commissione europea ha verificato che la legislazione britannica di recepimento della Direttiva 1999/105/CE offre le medesime garanzie dell'ordinamento UE in materia di ammissione dei materiali di base e delle modalità di produzione. Il riconoscimento è stato concesso perché il Regno Unito ha confermato che la sua normativa di recepimento non cambierebbe dopo il termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), mantenendo così gli stessi standard qualitativi e procedurali. Questa decisione assicura continuità commerciale nel settore forestale tra UE e Regno Unito, evitando interruzioni negli scambi di materiali di moltiplicazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/536 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Decision (EU) 2021/536 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 amending Council Decision 2008/971/EC as regards the equivalence of forest reproductive material produced in the United Kingdom (Text with EEA relevance)
Testo normativo
29.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 108/1
DECISIONE (UE) 2021/536 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2021
che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 1999/105/CE del Consiglio
(
3
)
si applica alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all’interno dell’Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l’Unione o in parte di essa.
(2)
La decisione 2008/971/CE del Consiglio
(
4
)
stabilisce le norme per l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.
(3)
Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace la direttiva 1999/105/CE, nonché gli atti di esecuzione adottati a norma della stessa direttiva.
(4)
Il diritto dell’Unione, comprese la direttiva 1999/105/CE e la decisione 2008/971/CE, si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020 conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
5
)
(«accordo di recesso»), in particolare all’articolo 126 e all’articolo 127, paragrafo 1.
(5)
In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché, a decorrere dall’1 gennaio 2021, i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in tale paese siano riconosciuti equivalenti ai materiali dello stesso tipo prodotti nell’Unione conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
(6)
Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 1999/105/CE non cambierà e continuerebbe ad applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2021.
(7)
La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito. Essa ha concluso che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito, in particolare i materiali rientranti nelle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», sono equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell’Unione e sono conformi alla direttiva 1999/105/CE e all’allegato II della decisione 2008/971/CE, poiché il diritto del Regno Unito offre le stesse garanzie del diritto dell’Unione quanto alle modalità di ammissione dei materiali di base e alle disposizioni adottate per la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
(8)
È pertanto opportuno riconoscere l’equivalenza di tali materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito con i corrispondenti materiali prodotti nell’Unione.
(9)
Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell’allegato I della decisione 2008/971/CE, fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.
(11)
Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020, e al fine di assicurare la continuità, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con efficacia retroattiva, a decorrere dall’1 gennaio 2021,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2008/971/CE
L’allegato I della decisione 2008/971/CE è così modificato:
1)
nella tabella, tra le righe «CH» e «NO» è inserita la riga seguente:
«GB
(
(**)
)
Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
CB2 8DU
2)
alla nota (*), tra «CH — Svizzera» e «NO — Norvegia» è inserito quanto segue:
«GB — Regno Unito».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dall’1 gennaio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
A.P. ZACARIAS
(
1
)
Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 marzo 2021.
(
3
)
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (
GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17
).
(
4
)
Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (
GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83
).
(
5
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0536/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2021/536 modifica la Decisione 2008/971/CE sull'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione, applicando la Direttiva 1999/105/CE sulla commercializzazione di tali materiali. Operatori del settore forestale, vivai e importatori devono conoscere i requisiti di equivalenza, le categorie di materiali riconosciuti (identificati alla fonte, selezionati, qualificati) e il ruolo dell'autorità competente britannica (DEFRA) nel controllo e nella certificazione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.