Decisione UE In vigore

Decisione UE 0536/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 29/03/2019 In vigore dal: 29/03/2019 Documento ufficiale

Quali paesi terzi sono considerati equivalenti all'UE per il trattamento delle esposizioni bancarie secondo la Decisione 2019/536?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 del 29 marzo 2019 modifica gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e regolamentazione sono ritenuti equivalenti a quelli dell'Unione europea. Questa equivalenza è fondamentale per determinare come le banche dell'UE devono trattare le loro esposizioni (crediti, investimenti, ecc.) verso enti creditizi e imprese di investimento ubicati in questi paesi, secondo il Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali. La principale novità introdotta dalla decisione 2019/536 è l'inclusione dell'Argentina negli elenchi di equivalenza, dopo una valutazione positiva dell'Autorità bancaria europea. L'equivalenza viene accertata analizzando se le disposizioni di vigilanza e regolamentazione del paese terzo conseguono gli stessi obiettivi generali dell'UE: stabilità del sistema finanziario, protezione dei depositanti, cooperazione tra autorità di vigilanza e rispetto delle norme internazionali. Gli elenchi non sono esaustivi e la Commissione si impegna a rivederli almeno ogni cinque anni, potendo anche revocare l'equivalenza se la situazione di un paese dovesse deteriorarsi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/536 of 29 March 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

1.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92/3 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/536 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione ( 2 ) istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni di vigilanza e di regolamentazione sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicate nell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013. (2) La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicabili agli enti creditizi in paesi terzi e territori. Tramite queste valutazioni la Commissione ha potuto valutare l'equivalenza di tali disposizioni al fine di stabilire il trattamento da riservare alle pertinenti categorie di esposizioni di cui agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. (3) L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni di regolamentazione e di vigilanza vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni di vigilanza e di regolamentazione del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari. (4) Nelle sue valutazioni la Commissione ha preso in considerazione i pertinenti sviluppi del quadro di vigilanza e di regolamentazione successivi all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione ( 3 ) e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, comprese le valutazioni effettuate dall'Autorità bancaria europea, che ha raccomandato che i quadri di regolamentazione e di vigilanza applicabili agli enti creditizi in Argentina siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. (5) La Commissione ha concluso che in Argentina vigono disposizioni di vigilanza e di regolamentazione che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi ubicati in Argentina almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. (6) Di conseguenza è opportuno che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo l'Argentina nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. (7) Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella decisione 2014/908/UE, alla luce, in particolare, del continuo sviluppo delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione nell'Unione e sul piano mondiale e tenuto conto della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia. (8) Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati della decisione 2014/908/UE dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla decisione 2014/908/UE. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata: 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione; 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione; 3) l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75 ). ALLEGATO I «ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 1 (enti creditizi) (1) Argentina (2) Australia (3) Brasile (4) Canada (5) Cina (6) Isole Fær Øer (7) Groenlandia (8) Guernsey (9) Hong Kong (10) India (11) Isola di Man (12) Giappone (13) Jersey (14) Messico (15) Monaco (16) Nuova Zelanda (17) Arabia Saudita (18) Singapore (19) Sud Africa (20) Svizzera (21) Turchia (22) Stati Uniti d'America » ALLEGATO II «ALLEGATO IV Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 4 (enti creditizi) (1) Argentina (2) Australia (3) Brasile (4) Canada (5) Cina (6) Isole Fær Øer (7) Groenlandia (8) Guernsey (9) Hong Kong (10) India (11) Isola di Man (12) Giappone (13) Jersey (14) Messico (15) Monaco (16) Nuova Zelanda (17) Arabia Saudita (18) Singapore (19) Sud Africa (20) Svizzera (21) Turchia (22) Stati Uniti d'America » ALLEGATO III «ALLEGATO V Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento) Enti creditizi: 1) Argentina 2) Australia 3) Brasile 4) Canada 5) Cina 6) Isole Fær Øer 7) Groenlandia 8) Guernsey 9) Hong Kong 10) India 11) Isola di Man 12) Giappone 13) Jersey 14) Messico 15) Monaco 16) Nuova Zelanda 17) Arabia Saudita 18) Singapore 19) Sud Africa 20) Svizzera 21) Turchia 22) Stati Uniti d'America Imprese di investimento: 1) Australia 2) Brasile 3) Canada 4) Cina 5) Hong Kong 6) Indonesia 7) Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I ( Type I Financial Instruments Business Operators )) 8) Messico 9) Corea del Sud 10) Arabia Saudita 11) Singapore 12) Sud Africa 13) Stati Uniti d'America »

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La Decisione 2019/536 riguarda l'equivalenza prudenziale e il trattamento delle esposizioni secondo il Regolamento (UE) 575/2013, interessando banche e imprese di investimento che operano con paesi terzi. Commercialisti e compliance officer consultano questi elenchi per verificare i requisiti di capitale (Basilea III), il risk weighting delle esposizioni estere e l'applicazione delle norme di vigilanza consolidata. L'equivalenza è rilevante anche per la valutazione del merito creditizio e la gestione del rischio di controparte verso istituzioni finanziarie internazionali.

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