Decisione UE In vigore

Decisione UE 0525/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/525 della Commissione, del 26 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2019) 2208 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 26/03/2019 In vigore dal: 26/03/2019 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi e quali novità introduce la Decisione UE 2019/525?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/525 del 26 marzo 2019 modifica la precedente Decisione 2011/163/UE, che disciplina l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi. Questi piani sono obbligatori secondo l'articolo 29 della Direttiva 96/23/CE e devono contenere garanzie relative al controllo di sostanze e residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. La normativa si applica a tutti i paesi terzi da cui gli Stati membri dell'UE importano animali e prodotti zootecnici, e riguarda direttamente gli operatori del settore agroalimentare, le autorità sanitarie nazionali e gli importatori europei.

La principale novità introdotta dalla Decisione 2019/525 riguarda l'inclusione del Sud Africa nell'elenco dei paesi approvati per la selvaggina d'allevamento, limitatamente ai ratiti. Il Sud Africa aveva presentato un piano specifico e aveva risolto le criticità riscontrate durante l'audit del febbraio 2017, dimostrando la capacità delle proprie autorità di effettuare controlli affidabili. L'approvazione del piano sudafricano rappresenta un ampliamento delle possibilità di importazione per questa categoria di prodotti.

In pratica, l'allegato della Decisione contiene una tabella con i codici ISO2 dei paesi terzi e le categorie di prodotti per cui sono autorizzati (bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d'allevamento, miele). Alcuni paesi hanno limitazioni specifiche indicate con note a piè di pagina. Per gli operatori commerciali, questa decisione significa che il Sud Africa può ora esportare selvaggina d'allevamento (ratiti) verso l'UE, a condizione che rispetti i piani di sorveglianza approvati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/525 della Commissione, del 26 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2208] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/525 of 26 March 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2019) 2208) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

28.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 86/72 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/525 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2208] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui in cui siano indicate le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva. (2) La decisione 2011/163/UE ( 2 ) della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»). (3) Il Sud Africa ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina d'allevamento, che riguarda solo i ratiti. Il Sud Africa ha risolto i problemi individuati nell'ultimo audit condotto nel febbraio 2017 che riguardavano la capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per la selvaggina d'allevamento. Il piano presentato offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere nell'elenco la voce per il Sud Africa relativa alla selvaggina d'allevamento, specificando che l'autorizzazione per la selvaggina d'allevamento è limitata ai soli ratiti. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento Miele AD Andorra X X X ( 3 ) X X AE Emirati arabi uniti X ( 3 ) X ( 1 ) AL Albania X X ( 8 ) X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X X X X BD Bangladesh X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X BW Botswana X X X BY Bielorussia X ( 2 ) X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X CO Colombia X X CR Costa Rica X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X X FO Isole Fær Øer X GE Georgia X GH Ghana X GL Groenlandia X X GT Guatemala X X HN Honduras X ID Indonesia X IL Israele ( 6 ) X X X X X X IN India X X X IR Iran X JM Giamaica X JP Giappone X X X X X X KE Kenya X KG Kirghizistan X KR Corea del Sud X X LK Sri Lanka X MA Marocco X X MD Moldova X X X X ME Montenegro X X X X X X X X MG Madagascar X X MK Macedonia del Nord ( 4 ) X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X MU Maurizio X X ( 3 ) MX Messico X X X MY Malaysia X ( 3 ) X MZ Mozambico X NA Namibia X X NC Nuova Caledonia X ( 3 ) X X X X NI Nicaragua X X NZ Nuova Zelanda X X X X X X X X PA Panama X PE Perù X PH Filippine X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X RS Serbia ( 4 ) X X X X ( 2 ) X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( 5 ) X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X SG Singapore X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 7 ) X ( 3 ) X X ( 3 ) X ( 7 ) X ( 7 ) SM San Marino X X ( 3 ) X X SR Suriname X SV El Salvador X SZ Eswatini X TH Thailandia X X X TN Tunisia X X X TR Turchia X X X X X TW Taiwan X X TZ Tanzania X X UA Ucraina X X X X X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X VE Venezuela X VN Vietnam X X ZA Sud Africa X X ( 9 ) ZM Zambia X » ( 1 ) Solo latte di cammello. ( 2 ) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( 3 ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2. ( 4 ) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo). ( 5 ) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets. ( 6 ) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 7 ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. ( 8 ) Solo pesci. ( 9 ) Solo ratiti.

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La Decisione UE 2019/525 è rilevante per chi opera nel settore delle importazioni di prodotti zootecnici, controllo dei residui e sicurezza alimentare. Importatori, distributori e operatori della filiera agroalimentare devono conoscere i paesi terzi approvati e le relative limitazioni per categoria di prodotto. La normativa si collega direttamente alla Direttiva 96/23/CE sui controlli dei residui, ai piani di sorveglianza nazionale e alle certificazioni sanitarie richieste per l'importazione di animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea.

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